testata per la stampa della pagina
/
condividi

Statuto Comunale

Città di Marsala
Medaglia d'oro al Valore Civile
IL SINDACO

 

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1

Valori comunitari

1) I cittadini che compongono la comunità marsalese si riconoscono nei valori che si ispirano al primato della vita umana ed al valore di libertà, giustizia, pace, solidarietà, moralità, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito d'iniziativa, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, considerato che nella sua accezione più ampia, cioè, come valore naturalistico, faunistico, paesaggistico, fisico e sociale, riconoscimento del ruolo della famiglia, rispetto delle differenze e delle minoranze etniche, religiose e linguistiche.
2) Il Comune di Marsala rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, armonizzando le proprie finalità con quelle degli altri Comuni della provincia di Trapani e delle altre province alle quali è legato da affinità storico-culturali ed etniche.
3) L'indirizzo politico ed amministrativo del Comune si ispira ai valori sopra enunciati, ne cura la valorizzazione per garantire la piena tutela della dignità della persona, della civile convivenza e della sicurezza sociale.

Art.2
Finalità


1)Il Comune è titolare di funzioni proprie, esercita altresì le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dell'uno e dell'altra e provvedendo, nell'ambito delle proprie competenze, alla loro attuazione.
2) Il Comune in particolare, si impegna a:
- favorire, nel rispetto della cittadinanza attiva, la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative proprie, della Provincia regionale, della Regione Siciliana, dello Stato e della Comunità Europea;
- garantire, attraverso l'informazione e l'accesso agli atti della pubblica amministrazione, la partecipazione cosciente e responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica;
- promuovere la solidarietà della comunità principalmente a vantaggio dei soggetti più deboli e indifesi.
A tal fine il Comune costituisce un comitato per i diritti umani composto da consiglieri comunali e consiglieri circoscrizionali, rappresentanti delle associazioni nonché dal difensore civico;
- tutelare la vita umana, in tutti i suoi aspetti e i suoi momenti, come bene supremo di una comunità;
- promuovere lo sviluppo economico della comunità favorendone il processo di modernizzazione e valorizzando le risorse umane, artistiche, culturali, storiche e tradizionali;
- sostenere la famiglia sia nelle sue responsabilità educative, sia nelle necessità materiali;
- sviluppare e consolidare un'ampia rete di servizi sociali e di tutela della salute, anche in collaborazione coi privati e le associazioni di volontariato;
- considerare obiettivo prioritario l'elevamento culturale dei cittadini, promuovendo un moderno sistema di educazione permanente, garantendo il diritto allo studio l'integrazione tra realtà scolastica e territoriale, sostenendo le iniziative volte a far maturare nei cittadini la coscienza civile e antimafiosa, l'apertura al dialogo con le culture diverse;
- assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità attraverso una rete di biblioteche pubbliche, individuando nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso la quale realizzare l'integrazione delle risorse e qualificandone i propri servizi culturali, informativi e storici;
- favorire con tutte le iniziative proprie dell'ente locale lo sviluppo dell'agricoltura, nelle sue diverse e nuove articolazioni, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e della pesca, come strutture portanti ed insostituibili della nostra economia, legate alla nostra storia e proiettate al tempo stesso nel futuro, costituendo un apposito osservatorio comunale;
- promuovere un ordinato sviluppo turistico, con la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e la creazione di un centro internazionale di studi fenicio-punici;
- valorizzare l'aeroporto civile di Birgi per lo sviluppo turistico, socio - economico e commerciale in alternativa alle prevalenti attività militari che vi si svolgono;
- stabilire rapporti di amicizia, di collaborazione politica, di scambi culturali, commerciali ed imprenditoriali con tutti i popoli che si affacciano sul Mediterraneo, nella consapevolezza che tali rapporti favoriscono situazioni di distensione e di pace;
- rispettare le diverse etnie presenti nel nostro territorio, valorizzandone la cultura, la lingua e la religione per un armonioso processo di integrazione con la popolazione locale;
- garantire la libera espressione e la tutela degli interessi dei giovani con la formazione di appositi organismi e di un osservatorio comunale permanente;
- rimuovere gli eventuali ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che possano impedire di fatto, il pieno esercizio dei diritti fondamentali ed inalienabili dei cittadini;
- riconoscere la differenza di genere come valore e risorsa ed attuare iniziative idonee a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
- favorire la piena e paritaria espressione di tutti i tempi di vita, adeguando a questo scopo anche gli orari e le modalità organizzative dell'attività urbana ed amministrativa;
- valorizzare razionalmente le strutture esistenti;
- informare la propria azione amministrativa ai principi del decentramento circoscrizionale;
- promuovere rapporti ed aderire a forma di collaborazione, amicizia e solidarietà con enti locali di altri Paesi, nella prospettiva di una Comunità Economica Europea, non solo politicamente ma anche economicamente;

Art.3
Sede, territorio, stemma ed albo pretorio

1) Il Comune ha sede in Marsala.
2) Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con piano topografico dall'Istituto Centrale di Statistica ed è suddiviso in circoscrizioni
3) Il Comune ha come suo segno distintivo lo Stemma e fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali.
4) Lo stemma è costituito da uno scudo di colore azzurro, sul quale è raffigurato Apollo con una lira, sormontato da una corona. Sullo scudo vi è la scritta BAITAN;
5) Il gonfalone del Comune consiste in un drappo amaranto che riproduce lo stemma, con la scritta "Città di Marsala".
6) Il Comune si fregia della medaglia d'oro al valor civile conferita per i fatti luttuosi conseguenti ai bombardamenti del maggio 1943 e per il grande coraggio dimostrato dall'intera popolazione.
7) Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico.
Il Segretario Generale è responsabile delle pubblicazioni.


TITOLO II
ORDINAMENTO DEL COMUNE

Capo I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art.4
Organi

Sono organi del Comune:
- il Consiglio Comunale;
- la Giunta;
- il Sindaco.


Capo II
Consiglio Comunale

Art.5
Elezione, composizione e durata del Consiglio Comunale


1) L'elezione, la composizione, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la decadenza dei consiglieri sono regolate dalla legge.
2) La durata in carica del consiglio è fissata dalla legge.

Art.6
Consiglieri Comunali


1) I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2) La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.
3) L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
4) I consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, dalle istituzioni e dagli enti da esso dipendenti, e dagli enti ed associazioni che ricevono contributi dal Comune, tutte le notizie e le informazioni, in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato;
- Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e dal presente statuto.
5) I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio.Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all'interrogazione o interpellanza deve essere data nelle forme e nei termini previsti dal regolamento.
6) Il diritto di iniziativa si esercita, altresì, sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta redatta da un consigliere e sottoscritta da almeno cinque, è trasmessa al presidente che la deve inserire all'ordine del giorno della prima riunione del consiglio comunale dopo l'acquisizione dei pareri di cui all'art.53 della legge n.142/90, così come fatto proprio dalla legge regionale n.48/91.
7) Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono determinate dalla legge;
8) I consiglieri sono tenuti a rendere pubbliche le personali condizioni finanziarie ed a provvedere, annualmente ai sensi della legislazione vigente, a comunicare il proprio stato patrimoniale ed economico alla segreteria del comune. I consiglieri inoltre, devono rendere pubbliche, le spese effettuate per la propaganda elettorale e debbono dichiarare annualmente a quali società, associazioni ed organizzazioni sono iscritti, indicandone le finalità;
9) I consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale. In caso di impedimento ne informano preventivamente per iscritto il Presidente che ne dà comunicazione al Consiglio. Nei confronti del consigliere comunale che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, il Presidente propone al Consiglio la decadenza.
Questa è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio, decorsi dieci giorni dalla notifica dell'interessato della proposta di decadenza senza che questi abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni o qualora queste ultime non siano state ritenute plausibili.
10) Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Art.7
Presidenza del Consiglio Comunale


1) Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione, nel suo seno, di un presidente per la cui elezione, alla prima votazione, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
In seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
Con le stesse modalità il Consiglio Comunale elegge, altresì, un vice presidente
2) In caso di assenza od impedimento, il presidente è sostituito dal Vice Presidente ed in caso di assenza od impedimento di questo, dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Art.8
Gruppi consiliari e capi gruppo


1) I consiglieri si costituiscono in gruppo, secondo le norme del regolamento interno, ed eleggono il rispettivo capo gruppo;
2) Ogni gruppo è costituito da almeno due consiglieri;
3) I consiglieri che non dichiarano la loro appartenenza ad alcuno dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti fanno parte del gruppo misto.
4) L'Ufficio di Presidenza prende atto della volontà di formazione di gruppi misti, composti da almeno due consiglieri, e ne formalizza la costituzione;
5) Il Presidente assicura ai gruppi, mezzi, strutture, sede e servizi per l'espletamento delle loro funzioni in relazione alle esigenze comuni a tutti i gruppi e alla consistenza numerica degli stessi.

Art. 9
Competenze del Consiglio Comunale


1) Il Consiglio determina l'indirizzo politico e amministrativo del Comune, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto.
2) In particolare il consiglio delibera limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) lo Statuto del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, il bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni e storni di fondi, il conto consuntivo, i piani territoriali e urbanistici, il programma annuale e pluriennale per la loro relativa attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle suddette materie;
c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, la pianta organica e le relative variazioni;
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, le concessioni, le modalità di scelta del contraente ed i bandi di gara per le opere pubbliche e per le forniture, quando abbiano oggetto di valore superiore a quello di cui al n.8 dell'art. 51 dell'ordinamento regionale degli enti locali moltiplicato per tre ed aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT. Ove il consiglio comunale non provveda entro il termine di sessanta giorni dalla fissazione dell'ordina del giorno si applica la procedura prevista dall'art.54 della legge regionale 6 marzo 1986, n.9;
3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune;

Art.10
Funzionamento del Consiglio

1) L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, in conformità allo Statuto, da un regolamento interno adottato dallo stesso a maggioranza assoluta dai componenti.
2) In particolare il regolamento disciplina:
a) la costituzione e i diritti dei gruppi consiliari;
b) il funzionamento delle conferenze dei capi gruppo;
c) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e la competenza delle commissioni consiliari;
d) i casi in cui le sedute del consiglio non sono pubbliche;
e) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del consiglio;
f) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri d'iniziativa dei consiglieri;
g) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
h) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività del Comune e degli organismi da esso promossi o di cui fa parte.
3) Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale, ad inizio della seduta, comporta la sospensione di un'ora. Qualora anche alla ripresa dei lavori non dovesse sussistere il numero legale la seduta è rinviata al giorno successivo, alla stessa ora, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Nella seduta di prosecuzione, per la validità delle deliberazioni è sufficiente l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica.
4) Le votazioni si effettuano a scrutinio palese con le modalità stabilite dal regolamento interno, fatta eccezione per i casi che importino la necessità di formulare giudizi, valutazioni ed apprezzamenti su qualità o capacità morali e/o professionali di persone.
5) Le deliberazioni sono assunte di regola in seduta pubblica salvi i casi per i quali la legge o il regolamento non prescrivono altrimenti, nonché nei casi in cui le votazioni debbono effettuarsi a scrutinio segreto.

Art. 11
Convocazione del Consiglio


1) Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno e la data;
Nell'ordine del giorno sono inseriti gli adempimenti previsti dalla legge o dallo Statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.
2) La prima convocazione del consiglio è disposta dal Presidente uscente. Qualora questi non provveda, nei termini di legge, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, il quale in ogni caso, assume la presidenza provvisoria dell'assemblea, fino all'elezione del presidente.
3) Nell'ipotesi di omissione degli atti previsti al precedente comma il segretario generale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato Regionale degli Enti Locali per il controllo sostitutivo.
4) Il Presidente del Consiglio Comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni, ordinarie e straordinarie del consiglio, per determinazione propria, o su richiesta del Sindaco, o di un quinto dei consiglieri comunali. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio, nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spettano al presidente.
5) La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti da consegnarsi alla dimora o al domicilio eletto nel comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
6) L'avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima di quello della convocazione. Nei casi d'urgenza può, però, essere consegnato entro le 24 ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, la trattazione degli argomenti può essere differita al giorno seguente.
7) L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato, a cura del segretario generale, all'albo pretorio, nei rispettivi termini di cui al precedente comma.
8) Il Sindaco o un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Il Sindaco e gli assessori possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

Art 12
Commissioni consiliari permanenti


1) Il consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno commissioni consultive permanenti, con competenze corrispondenti di massima alle principali aree d'intervento della civica amministrazione;
Le commissioni sono composte nel rispetto della proporzionalità fra maggioranza e minoranza.
Una specifica commissione consultiva "Affari Istituzionali" ha competenza sull'attività statuaria e regolamentare e sulle altre indicate nello Statuto.
2) Le norme di funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento.
3) Ai lavori delle commissioni permanenti possono partecipare con facoltà di intervento il Sindaco, gli assessori e i capi gruppo consiliari.
4) Le commissioni eleggono il presidente ed il vice presidente nel proprio seno. Esse hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli altri membri della giunta nonché dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti delle aziende speciali ed istituzioni dipendenti dal Comune e dei rappresentanti di forze sociali esterne al comune.

Art. 13
Commissioni speciali

1) Il Consiglio, con le modalità di cui al precedente articolo, può istituire:
a) commissioni speciali con il compito di esperire indagini conoscitive e di esaminare, per riferirne al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del comune;
b) commissioni di inchieste alle quali gli amministratori elettivi, i responsabili degli uffici e dei servizi comunali, gli amministratori ed i dirigenti di aziende e di istituzioni dipendenti dal Comune, hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincolo di segreto d'ufficio.
2) Le commissioni d'inchiesta possono essere istituite su richiesta di un terzo dei consiglieri comunali, indicandone i motivi. La relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3) Le modalità di funzionamento delle commissioni speciali sono disciplinate da apposito regolamento.


CAPO III

Art. 14
Nomina e composizione della giunta municipale


1) Il Sindaco eletto al primo turno di votazioni, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del comune e fra gli elettori del comune stesso in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione a consigliere comunale e a sindaco.
La giunta è composta da n.8 assessori.
2) Il Sindaco eletto al secondo turno, sempre entro dieci giorni, nomina la giunta che è composta dagli stessi assessori proposti all'atto di presentazione della propria candidatura.
3) La giunta dura in carica 4 anni. La sua composizione viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
4) Ai componenti della giunta sono estese le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco. Eventuali situazioni di incompatibilità, al fine di non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, debbono essere rimosse entro dieci giorni dalla nomina.
5) Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati per incarichi presso altri enti, anche se in rappresentanza del comune.
6) La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. In caso di nomina ad assessore il consigliere comunale ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni, per quale ufficio intende optare, in mancanza decade dalla carica di assessore.
7) Le cariche di Sindaco e di assessore comunale sono incompatibili con quella di componente della giunta regionale. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 2° grado, del sindaco.
8) Il Sindaco nomina tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza od impedimento anche del Vice Sindaco, le veci del Sindaco vengono assunte in successione dal componente della giunta più anziano di età.
9) Il Sindaco può delegare con apposito provvedimento determinate proprie attribuzioni a singoli assessori, mantiene, comunque, la facoltà di svolgere direttamente le funzioni e gli atti delegati.
Può modificare con provvedimento motivato l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
10) In ogni momento il Sindaco può revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli, entro sette giorni, deve fornire al consiglio comunale una circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento. Su tale relazione il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto al successivo art.16 (consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco).
Il Sindaco, contemporaneamente alla revoca, provvede alla nomina dei nuovi assessori. Analogamente il Sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte dei componenti della giunta.
11) Gli atti di cui ai commi precedenti sono adottati con provvedimenti del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del CO.RE.CO. ed all' Assessorato Regionale Enti Locali, a cura del Segretario Generale.
. 12) La cessazione dalla carica del sindaco per qualsiasi motivo, comporta la cessazione della carica dell'intera giunta.

Art. 15
Elezione del Sindaco

1) Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile una sola volta. Non è immediatamente rieleggibile il sindaco rimosso dalla carica ai sensi dell'art.16 del presente Statuto.
2) Sono eleggibili a Sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica, purchè in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.
3) Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabilite dalla legge.
4) Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di Sindaco in più di un comune contemporaneamente; chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.
5) E' consentita la candidatura contemporanea sia alla carica di Sindaco che a quella di consigliere nello stesso Comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, l'interessato decade dalla carica di consigliere comunale.
6) Le modalità relative alla presentazione delle candidature alla carica di sindaco e del relativo contrassegno, nonché le modalità relative alle operazioni elettorali, sono quelle stabilite agli artt. 7 e seguenti della Legge Regionale n.7/92.
7) All'atto della presentazione della candidatura deve essere allegato alla dichiarazione di accettazione un documento programmatico contenente l'enunciazione del programma politico e dei criteri cui il candidato intende attenersi nella nomina degli assessori.
Al documento programmatico può essere allegato l'elenco degli assessori che il candidato intende nominare.
8) In caso di ricorso al secondo turno di votazione, i candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà di modificare il documento programmatico presentato all'atto dell'accettazione della candidatura e i criteri formulati per la formazione della giunta municipale.
Ove si ricorra al secondo turno di votazione i candidati devono indicare l'elenco completo degli assessori che in tendono nominare.
9) Le operazioni di convalida dell'elezione del sindaco competono alla sezione provinciale del CO.RE.CO. che si pronuncia in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilità, nell'osservanza dei termini e delle procedure di cui all'art.14 della Legge Regionale n.31/86.

Art. 16
Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco


1) Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata non può essere presentata mozione di sfiducia.
2) Ove il consiglio rilevi l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco. Le modalità della votazione sono stabilite con decreto dell'assessore regionale degli Enti Locali.
3) La consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori del comune.
4) L'accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale degli Enti Locali entro 15 giorni dalla comunicazione a cura del Segretario Generale. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario secondo il disposto dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino alla elezione del nuovo sindaco, da indire entro 90 giorni dalla data di dichiarazione di decadenza.
5) Il sindaco eletto resta in carica fino alla scadenza del consiglio comunale. Nel caso in cui la decadenza è dichiarata a meno di un anno, dalla data di scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono esercitate dal commissario straordinario di cui al precedente comma.
6) Il mancato accoglimento della proposta di rimozione determina la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale degli Enti Locali, entro 15 giorni dalla comunicazione, da effettuarsi a cura del segretario generale. Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari, per l'esercizio delle funzioni consiliari, fino all'elezione del nuovo consiglio da indire entro 90 giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
7) Il consiglio eletto resta in carica fino alla scadenza del sindaco. Nel caso in cui la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del sindaco, le funzioni del consiglio vengono esercitate dalla terna di commissari straordinari di cui al precedente comma.

Art.17
Funzionamento della Giunta


1) L'attività della giunta è collegiale. L'esercizio delle funzioni delegate dal Sindaco agli assessori avviene nel rispetto del principio della collegialità.
2) La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. L'avviso di convocazione della giunta, con allegato l'ordine del giorno, va recapitato agli assessori almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la seduta.
E' consentita la trattazione di argomenti non inseriti all'ordine del giorno, unicamente per oggetti aventi carattere di inderogabilità ed estrema urgenza.
3) In casi di assoluta e comprovata urgenza la giunta può essere convocata anche con altre modalità (a mezzo telefono o telegrafo). Per la validità della seduta è necessario, però che tutti i componenti della giunta siano stati portati a conoscenza della convocazione.
4) La giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti.
5) Le sedute della giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi.
6) Ogni proposta di deliberazione deve essere corredata dai pareri del responsabile del servizio, del dirigente del settore ragioneria, nonché del segretario generale sotto il profilo di legittimità.
I suddetti pareri sono inseriti nella deliberazione.

Art. 18
Competenze della Giunta


1) La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario generale e dei dirigenti.
2) Svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio ed in particolare:
a) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) predispone i programmi d'intervento dell'Ente nei settori riservati alla sua competenza, i programmi ed i piani finanziari delle opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;
c) predispone i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
d) risolve i conflitti d'attribuzione fra gli organi gestionali dell'ente;
e) propone:
- le convenzioni con altri comuni e con la provincia;
- la costituzione, la modificazione e l'estinzione di forme associative,
- l'assunzione di pubblici servizi e le modalità della loro gestione;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni.
3) Delibera, in caso di necessità, i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e dispone l'utilizzazione delle somme prelevate.

Art. 19
Il Sindaco quale Organo Istituzionale


1) Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed è ufficiale di Governo.
2) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 20
Giuramento del Sindaco e degli assessori


1) Il Sindaco, dopo la convalida, presta giuramento dinanzi al Prefetto della Provincia..
2) In presenza del Segretario Generale, che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.

Art. 21
Competenze del Sindaco quale Capo dell'amministrazione comunale


1) Il Sindaco rappresenta il Comune quale Capo dell'amministrazione, ha la direzione amministrativa dell'Ente e svolge attività di coordinamento degli organi direttivi e burocratici dello stesso. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
2) Il Sindaco, convoca e presiede la giunta e stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della medesima.
Inoltre compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dal presente statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.
3) Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio, previa la deliberazione di autorizzazione della Giunta e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, riferendone alla giunta nella prima seduta ai fini dell'adozione della deliberazione di ratifica.
4) Coordina e stimola l'attività degli assessori e può sospendere l'adozione di atti specifici dei singoli assessorati per sottoporli all'esame della giunta. Concorda con gli assessori le dichiarazioni pubbliche, che interessino l'ente, che questi ultimi intendano rilasciare. Ha facoltà di delegare agli assessori e ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna.
5) Il Sindaco impartisce direttive al Segretario Generale ed ai dirigenti in ordine alla gestione amministrativa degli uffici e dei servizi.
6) Adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale che non siano assegnati da norme di legge o regolamentari alle attribuzioni di altri organi.
7) Determina, gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle altre amministrazioni pubbliche, armonizzando gli stessi con le esigenze dei cittadini in una logica di uguaglianza e di pari opportunità.
8) Dispone l'acquisizione di atti o di informazioni presso le aziende speciali e le istituzioni comunali per il tramite dei rappresentanti legali delle stesse e promuove indagini amministrative sulle attività del Comune.
9) Il Sindaco sentita la commissione consiliare competente provvede alla nomina, alla designazione o alla revoca di rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dalla sua proclamazione.
Detti rappresentanti non possono essere il coniuge, i parenti e gli affini entro il II grado del Sindaco.
10) Il Sindaco, sentita ove lo ritenga, la commissione consiliare competente per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporti di pubblico impiego ad esperti estranei alla amministrazione. Il numero degli incarichi non può essere superiore a tre.
Gli esperti debbono essere dotati almeno del titolo di laurea.
Il Sindaco trasmette annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione sulla attività degli esperti da lui nominati.
11) Convoca i comizi per i referendum consultivi ed emette le ordinanze e tutti gli altri atti che la legge, lo Statuto ed i regolamenti attribuiscono alla sua competenza.
12) Promuove accordi di programma con altri soggetti pubblici, ai sensi dell'art.27 della legge n.142/90 tal come fatto proprio con modifiche ed integrazioni con la legge regionale n.48/91 (art.1, comma 1°, lettera e).

Art. 22
Relazione del Sindaco sullo stato di attuazione del programma

1) Ogni 6 mesi il Sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti aventi particolare rilevanza.
2) Il consiglio comunale, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Art. 23
Cessazione dalla carica di Sindaco


1) In caso di cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, o morte si procede alla nuova elezione dell'organo. La decadenza viene dichiarata dal CO.RE.CO. provinciale.
Nell'ipotesi di dimissioni, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà, al consiglio comunale, alla sezione provinciale del CO.RE.CO. ed all'Assessorato regionale degli enti locali compete al segretario generale.
2) Nell'ipotesi di cui al precedente punto, le competenze del Sindaco e della Giunta vengono esercitate da un commissario nominato ai sensi dell'art.55 dell'O.R.EE.LL:
3)L'elezione del nuovo sindaco avrà luogo entro 90 giorni. La durata in carica del nuovo eletto è corrispondente alla durata residua del consiglio comunale.
Nel caso in cui alla data di cessazione dalla carica di sindaco intercorre meno di un anno da quella prevista per il rinnovo del consiglio comunale, la nuova elezione del sindaco è abbinata all'elezione del consiglio stesso.

Art. 24
Competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo


1) Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica, di circolazione stradale;
c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il prefetto.



Art. 25
Deleghe del Sindaco quale Ufficiale di Governo


Il Sindaco può delegare ad assessori, consiglieri, segretario generale o impiegati del comune, funzioni di ufficiale di governo nei soli casi previsti dalla legge.

Art. 26
Potere di ordinanza del Sindaco quale ufficiale di Governo

1) Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di pervenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2) Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente comma è rivolta a persone
determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.



TITOLO III
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE


Dall'art. 27 all'art. 31 soppressi con delibere del Consiglio Comunale n. 39 del 26 febbraio 2003 e n. 51 del 14 marzo 2003, esecutive.


TITOLO IV
PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI


CAPO I
Principi generali

Art. 32
Ambito d'applicazione


1) Le disposizioni dello statuto relative agli istituti di partecipazione e ai diritti dei cittadini si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Marsala:
a) ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
b) ai cittadini non residenti nel comune ma che nel comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro e di studio;
c) agli stranieri e agli apolidi residenti o dimoranti nel comune.

CAPO II
DIRITTO D'INFORMAZIONE

Art. 33
Pubblicità degli atti amministrativi


1) Tutti gli atti e provvedimenti amministrativi del comune sono pubblici, fatta eccezione per quelli che per indicazione di leggi e per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, sono riservati al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese;.
2) In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti del consiglio comunale, nonché degli atti riguardanti l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici e di qualsiasi natura a persone o enti pubblici o privati.
Al fine di assicurare il diritto dei cittadini sia singoli che associati, di accedere alle informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, è istituito un apposito ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative alle attività del comune. L'ufficio indirizza i cittadini presso i competenti uffici e servizi comunali ed è abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi stessi.
Possono essere presi in visione anche gli atti degli enti e società con cui il comune è associato partecipante o condotante.
3) Apposito regolamento sarà emanato:
a) per indicare le categorie degli atti che con dichiarazione del sindaco possono essere temporaneamente non esibiti;
b) per istituire un registro, la cui consultazione è libera, in cui sono trascritte integralmente le dichiarazioni del Sindaco, con l'indicazione dell'oggetto, del termine e della motivazione del divieto d'esibizione;
c) per assicurare a tutti i cittadini di cui all'art.32 il diritto di accesso ai documenti amministrativi e per disciplinare le modalità di rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi;
d) per disciplinare il funzionamento dell'ufficio per l'informazione dei cittadini.

Art. 34
Informazione dei cittadini


Il Comune, avvalendosi di proprie pubblicazioni periodiche e di eventuali altre iniziative informative attraverso periodici, quotidiani ed emittenti radio televisive, cura la più ampia informazione dei cittadini sulla propria attività, con particolare riguardo ai bilanci preventivi e consuntivi, agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, alle valutazioni sull'impatto ambientale delle opere pubbliche, ai regolamenti ed ad ogni altra iniziativa che attenga ai rapporti fra pubblica amministrazione e cittadini.

CAPO III
Iniziativa - Consultazione e referendum popolari

Art. 35
Poteri d'iniziativa, d'interrogazione e d'interpellanza


1) I cittadini esercitano l'iniziativa relativamente agli atti di competenza del consiglio comunale, presentando proposte di deliberazioni accompagnate da una relazione illustrativa che rechi non meno di trecento sottoscrizioni autenticate, raccolte nei tre mesi antecedenti al deposito.
2) Il progetto è posto all'ordine del giorno della competente commissione consiliare entro un mese dalla presentazione. Un rappresentante dei promotori può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori della commissione.
3) Il progetto, dopo il parere della commissione, va posto all'ordine del giorno del consiglio nella prima seduta. In ogni caso deve essere esaminato dal consiglio entro il termine di sei mesi dall'avvenuto deposito. In corso di scadenza di termini il progetto deve essere esaminato prima che si maturi la scadenza.
4) I cittadini esercitano l'iniziativa di interrogazione o d'interpellanza al Sindaco depositandone il testo scritto presso l'ufficio della segreteria generale, con non meno di cento sottoscrizioni autenticate, raccolte nel mese precedente al deposito.
5) Alle interrogazioni e alle interpellanze popolari deve essere data risposta entro sessanta giorni dal deposito, secondo le modalità fissate dal regolamento.
6) L'amministrazione comunale è tenuta a confrontarsi pubblicamente, almeno una o due volte nel corso dell'anno, su richiesta del comitato permanente delle associazioni o di almeno 500 cittadini in una assemblea, su specifici problemi ed emergenze di interesse collettivo.
7) Il comune, nel quadro delle funzioni di programmazione e di indirizzo del consiglio, si esprime anche tenendo conto delle istanze e delle proposte dei cittadini.

Art. 36
Referendum consultivo

1) Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, promuove referendum consultivi relativi ad atti di propria competenza.
2) Non possono essere sottoposti a referendum:
- lo statuto ed il regolamento del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
- il bilancio preventivo e consuntivo;
- i provvedimenti riguardanti tariffe o tributi;
- i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
- gli atti relativi alle spese che impegnino i bilanci per più esercizi;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, le concessioni, le modalità di scelta del contraente ed i bandi di gara per le opere pubbliche e le forniture;
- gli statuti delle aziende speciali comunali;
- gli atti concernenti la salvaguardia di diritti di singoli o di specifici gruppi di persone.
3) Il referendum è indetto con decreto del sindaco entro due mesi dalla data del riscontro di legittimità della relativa deliberazione consiliare. In caso di coincidenza con altre consultazioni politiche, amministrative o referendarie, il sindaco indice il referendum in altra data e comunque entro i sei mesi successivi.
4) Il regolamento determina le modalità per una adeguata informazione sul contenuto del referendum e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
5) Una volta indetto il referendum, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che, con deliberazione approvata da almeno i due terzi dei consiglieri assegnati, il consiglio medesimo non riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.
6) Il Consiglio Comunale delibera sull'oggetto del referendum entro un mese dal suo svolgimento se al voto ha partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 37
Referendum propositivi


1) Il Sindaco indice il referendum propositivo quando lo richieda un numero di cittadini pari al 5% degli elettori. Le firme per la richiesta del referendum debbono essere autenticate nelle forme di legge e raccolte nel tempo massimo di 90 giorni.
La richiesta di referendum deve essere depositata presso l'ufficio della segreteria Generale del Comune, accompagnata da una relazione illustrativa e da almeno duecento sottoscrizioni autenticate raccolte nei novanta giorni antecedenti al deposito.
2) Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve riguardare atti di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale, fatta eccezione per gli oggetti di cui al precedente articolo.

Art. 38
Ufficio comunale per il referendum


1) La richiesta di referendum è sottoposta al giudizio di ammissibilità dell'ufficio comunale per il referendum costituito da un magistrato designato dal presidente del Tribunale di Marsala, che lo presiede, dal Difensore Civico, da un avvocato cassazionista designato dall'ordine degli avvocati di Marsala e dal Segretario Generale o Vice Segretario Generale del Comune.
L'Ufficio comunale per il referendum, sentiti il Dirigente degli affari legali del Comune e un rappresentante dei promotori, decide entro un mese dalla presentazione della richiesta.
2) L'Ufficio comunale per il referendum, qualora ravvisi irregolarità formali nella formulazione del quesito, ovvero giudichi che il quesito sia formulato in modo non chiaro o suggestivo, ne dispone una nuova formulazione, sentiti i promotori.
3) L'Ufficio comunale per il referendum provvede altresì alla verifica della regolarità delle sottoscrizioni che accompagnano la richiesta di referendum.

Art. 39
Svolgimento dei referendum


1) Non è consentito nell'arco di un anno, lo svolgimento di più di due referendum consultivi e di più di due referendum propositivi.
2) Nel caso in cui siano presentate più richieste di referendum propositivi si segue l'ordine di deposito presso l'ufficio della segreteria generale.
3) Per motivi di carattere organizzativo ed economico lo svolgimento di più referendum può essere disposto per la medesima data.
4) Ad istanza dei promotori, le richieste non sottoposte al voto, nel caso in cui riguardano materie di competenza del consiglio comunale debbono essere discusse dal consiglio medesimo nei modi e nei termini previsti per le deliberazioni d'iniziativa popolare.
5) Se, prima dello svolgimento del referendum propositivo, i competenti organi del Comune abbiano deliberato sul medesimo oggetto, l'ufficio comunale per il referendum, sentiti i promotori ed il dirigente degli affari legali del comune, giudica se il referendum non debba avere più corso o se debba svolgersi eventualmente con una formulazione diversa dal quesito.
6) Il regolamento determina i criteri di formulazione dei quesiti, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

CAPO IV
Diritti delle associazioni

Art. 40
Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte

1) Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato. Esse collaborano alle attività e ai servizi pubblici comunali secondo gli indirizzi determinati dal regolamento.
A questo scopo il Comune garantisce il loro accesso alle strutture ed ai servizi.
Nella programmazione dei servizi e delle attività istituzionali il Comune deve considerare le diverse forme associative e le organizzazioni del volontariato, qualificate in specifici ambiti, prevedendo condizioni di priorità in caso di ricorso a convenzioni esterne.
Le associazioni e le organizzazioni del volontariato iscritte all'albo comunale, costituiscono un comitato di coordinamento, composto dai presidenti delle stesse.
Il comitato esprime pareri, formula proposte e organizza la propria attività secondo le modalità previste dal regolamento sulle libere forme associative.
2) Il consiglio comunale istituisce consulte e osservatori permanenti, assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive e d'iniziativa per gli atti di competenza del consiglio stesso. In particolare è istituito uno specifico osservatorio per assistere il Sindaco nel coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle altre amministrazioni pubbliche, nonché delle varie attività cittadine pubbliche e private.
3) Le consulte e gli osservatori permanenti hanno facoltà di proporre al consiglio comunale l'adozione di specifici atti e di carte dei diritti.
4) Il consiglio comunale disciplina la consultazione periodica, attraverso l'organizzazione di forum cittadini, delle associazioni delle donne, delle associazioni sindacali ed imprenditoriali e delle forme sociali per l'elaborazione dei propri indirizzi generali.
5) Il Consiglio Comunale, con apposito regolamento determina le modalità attraverso cui le libere associazioni che ne facciano richiesta, possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune, in particolare per quanto riguarda:
a) l'utilizzazione di sale per convegni, congressi e incontri;
b) l'accesso alle pubblicazioni periodiche del comune.

Art. 41
Affidamento di servizi pubblici di base


1) Il Consiglio Comunale istituisce una specifica consulta, attingendo agli organismi di partecipazione dei cittadini ed alle organizzazioni del volontariato presenti nel territorio, alla quale affidare il controllo dei servizi pubblici di base, in modo da assicurare la necessaria efficacia e trasparenza e la diretta partecipazione degli utenti.
Detta consulta sarà formata almeno per metà da donne.
2) Per il raggiungimento del fine sopra specificato, con regolamento saranno disciplinate le modalità del controllo.

CAPO V

Art. 42
Commissioni delle pari opportunità


1) Il Comune assume la parità fra uomo e donna come fondamento della propria attività.
2) Il Consiglio istituisce una commissione permanente delle pari opportunità fra uomo e donna, costituita dalle donne elette nel consiglio comunale e nei consigli circoscrizionali, nonché da rappresentanti delle associazioni e dei movimenti femminili.
3) La commissione avrà compiti di proposta in ordine all'effettiva realizzazione delle pari opportunità, nonché di controllo sull'attività amministrativa per il rispetto dei diritti delle donne sanciti dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dalle leggi regionali.
4) Le modalità di costituzione e di funzionamento ed i compiti della commissione sono disciplinati dal regolamento.
5) Il Consiglio stabilisce annualmente in bilancio i fondi da assegnare per il funzionamento e le iniziative della commissione, il cui utilizzo avverrà con le modalità prescritte dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 43
Albo delle associazioni


1) Il regolamento disciplina l'istituzione di un albo, articolato per settori di attività, al quale associazioni e gli organismi a base volontaria che intendono intrattenere rapporti di collaborazione con l'amministrazione comunale debbono obbligatoriamente iscriversi.
2) L'albo deve riportare i dati e gli elementi necessari per stabilire la natura, il campo di attività, il metodo di funzionamento ed il grado di rappresentatività di ciascuna associazione o di ciascun organismo. L'ufficio del comune incaricato della tenuta dell'albo deve esercitare attività ispettiva, allo scopo di accertare la veridicità dei dati e degli elementi forniti.

Capo VI
DIFENSORE CIVICO

Art. 44
Funzioni


1) Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione, delle istituzioni, delle aziende speciali e degli enti controllati dal Comune nei confronti dei cittadini.
2) Il difensore civico, designa due propri delegati, di cui almeno uno di sesso femminile, che posseggano gli stessi requisiti soggettivi, con competenza limitata per materia;
3) Il difensore civico, per la tutela dei diritti dei cittadini, può farsi promotore di proposte, interrogazioni, argomenti e deliberazioni da sottoporre alla valutazione dei competenti organi istituzionali.

Art. 45
Nomina e cessazione della carica


1) Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale entro 90 giorni dal suo insediamento con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, resta in carica quattro anni e non è rieleggibile.
2) Le candidature con i relativi curricula, sono presentate dalle consulte, dalle associazioni ed organizzazioni espressioni di interessi diffusi iscritte all'albo di cui all'art.43, dai competenti organi professionali o da almeno trecento cittadini elettori.
3) Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e deve essere scelto fra i cittadini in possesso di laurea che, per preparazione e esperienza e moralità, diano la massima garanzia di competenza giuridico amministrativa, di indipendenza e di obiettività.
4) Non possono essere designati difensore civico:
a) i membri del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale e di quello regionale, nonché i componenti dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, dell'organo di controllo e coloro che abbiano ricoperto le medesime cariche nell'anno precedente;
b) i candidati ancorché non eletti, all'assemblea regionale, al consiglio provinciale, ed ai consigli comunali e circoscrizionali nelle più recenti elezioni;
c) i dipendenti del comune e delle istituzioni, di aziende speciali ed enti controllati dal Comune;
d) i rappresentanti degli organi di gestione delle U.S.L. e dei consigli di amministrazione di istituzione aziende speciali ed enti controllati dal Comune;
e) coloro che ricoprono cariche dirigenziali in partiti politi o sindacati, in ambito locale regionale o nazionale;
5) Il consiglio comunale determina sentito il difensore civico, le dotazioni di bilancio, di mezzi e di personale da assegnare all'ufficio del difensore civico. La scelta del personale nell'ambito delle disponibilità stabilite dal consiglio comunale, è di esclusiva competenza del difensore civico.
6)Il difensore civico cessa dalla carica:
a) alla scadenza del mandato quadriennale;
b) per dimissione, morte o impedimento grave;
c) quando sia stata depositata presso il consiglio comunale la richiesta motivata di revoca della designazione, sottoscritta con firma autentica da almeno cinquemila cittadini nei due mesi precedenti al deposito;
d) quando il consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca della designazione per gravi violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti comunali;
e) In caso di anticipato scioglimento del consiglio comunale;
f) il difensore civico resta in carica fino alla nomina del suo sostituto.

Art. 46
Poteri


1) Il difensore civico può chiedere, senza il limite del segreto d'ufficio, l'esibizione di tutti gli atti e documenti riguardanti l'oggetto del proprio intervento e ogni altra informazione utile sulle questioni trattate.
2) Può convocare il responsabile dell'ufficio competente e chiedere di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di giorni cinque.
3) In occasione di tale esame, il difensore civico stabilisce, sentito il funzionario responsabile e tenuto conto delle esigenze complessive dell'ufficio, il termine massimo per la regolare definizione della questione, dandone immediata notizia all'interessato e all'amministrazione.
4) Trascorso inutilmente e senza valida giustificazione il termine di cui sopra, il difensore civico segnala ai componenti organi dell'amministrazione i ritardi verificatisi nonché le disfunzioni riscontrate. In tal caso può chiedere la promozione dell'azione disciplinare nei confronti del funzionario responsabile.
5) Il difensore civico può far valere dinanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al comune.
6) Il difensore civico deve sospendere qualsiasi intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.
7) Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio, che siano da mantenere segrete e riservate ai sensi delle leggi vigenti e dello statuto.
8) Le richieste e le iniziative del difensore civico impongono l'obbligo, da parte degli organismi comunali destinatari, di una risposta motivata, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento.


ART. 47
Rapporti con il consiglio comunale


1) Il difensore civico deve presentare al consiglio comunale, entro il 31 Marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate e formulando osservazioni e suggerimenti, diretti a migliorare il buon andamento dell'azione amministrativa.
Il consiglio è tenuto a dare la massima diffusione della relazione del difensore civico alla cittadinanza ed alle associazioni ed organizzazioni iscritte nell'albo di cui all'art.42.
2) Il difensore civico, per i casi di particolare importanza, per i quali sia opportuna una urgente segnalazione, può presentare, in qualsiasi momento, apposita relazione al consiglio comunale.

Art. 48
Sede e trattamento economico


1) Il difensore civico ha sede in locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale.
2) Al difensore civico spetta una indennità pari al 40% di quella riconosciuta al sindaco; ai vice difensori spetta quale compenso, il 50% dell'indennità prevista per il difensore civico (come modificato con atto del C.C. n. 34 del 24/02/2003, esecutiva).
3) Le spese per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono previste in apposito capitolo del bilancio comunale.

Titolo V
ORDINAMENTO DEI SERVIZI

CAPO I
Servizi comunali

Art. 49
Servizi pubblici locali


1) Il comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, mediante le strutture e con le forme che secondo le circostanze assicurano la maggiore corrispondenza alle esigenze collettive e la migliore efficienza.
2) Ai fini del raggiungimento degli scopi predetti, l'amministrazione comunale indice conferenze dei servizi, aperte alle associazioni degli utenti, per interpretare l'evoluzione della domanda sociale, per verificare le richieste e le proposte dei lavoratori che operano nei servizi stessi e per migliorare le relazioni fra questi ultimi cittadini.
3) I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.
4) Il comune gestisce i servizi pubblici nelle forme indicate dalla legge, mediante:
a) gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o caratteristiche del servizio, non sia opportuno e conveniente costituire una istituzione o una azienda;
b) concessioni a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) aziende speciali, anche per la gestione di più servizi, di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) creazione di istituzioni per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) società per azioni, a prevalente capitale pubblico locale, qualora si rende opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
5) Il comune può partecipare alla gestione di servizi pubblici locali di competenza di altri enti ed a forme associative per l'esercizio di attività relative alla produzione di beni o servizi che interessino la popolazione amministrata.
6) La decisione in ordine alle modalità di gestione dei servizi di cui ai punti precedenti deve contenere le valutazioni di natura economica e finanziaria dell'iniziativa e deve essere corredata dal parere dei revisori dei conti.

Art. 50
Aziende speciali


1) Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2) Le aziende speciali svolgono la propria attività in attuazione degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
3) Organi dell'azienda sono:
a) il consiglio d'amministrazione, i cui componenti sono nominati dal sindaco, nell'ambito della sua competenza e con le modalità di cui al precedente art.21 comma nove, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per gli studi compiuti, per la professione esercitata o per gli uffici ricoperti. Non sono nominabili i componenti del consiglio comunale;
b) il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, nella prima seduta;
c) Il direttore è nominato dal sindaco al quale compete la responsabilità gestionale.
4) L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti delle aziende medesime.
5) Spetta al consiglio comunale determinare il capitale di dotazione, stabilire le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione e provvedere alla copertura dei costi sociali.
6) In caso di accertate irregolarità gestionali delle aziende, il sindaco sia autonomamente che su proposta motivata dal consiglio comunale, può procedere alla sospensione o alla revoca del mandato nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione e del direttore.

Capo II
Servizi sociali

Art. 51
Istituzioni


1) Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni ed organismi strumentali del comune per l'esercizio di servizi sociali, dotati di sola autonomia gestionale.
2) Le istituzioni svolgono la loro attività in attuazione degli indirizzi di politica dei servizi stabiliti dal consiglio comunale.
3) Organi delle istituzioni sono:
- Il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4) I componenti del consiglio d'amministrazione, che possono anche essere rappresentativi di formazioni sociali, vengono eletti con le stesse modalità dei componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali. Le stesse modalità si applicano per la nomina del presidente.
5) La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del direttore dell'istituzione sono disciplinati dal regolamento di cui al successivo art.52.
6) Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina della costituzione e della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle istituzioni sono quelli previsti per i dipendenti degli enti locali in Sicilia.

Art. 52
Funzionamento delle istituzioni


1) Il consiglio comunale con la deliberazione di costituzione dell'istituzione adotta i seguenti adempimenti:
a) determina il capitale di dotazione, costituito da beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
b) stabilisce le finalità e gli indirizzi dell'istituzione, ai quali dovrà conformarsi il consiglio di amministrazione;
c) approva il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione e il regolamento di contabilità;
d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il miglior perseguimento degli scopi.
2) La giunta municipale:
a) approva gli atti fondamentali delle istituzioni;
b) esercita la vigilanza, mediante l'assessore delegato ai servizi sociali ed il dirigente responsabile del settore;
c) verifica i risultati della gestione sulla base di apposita relazione semestrale dell'assessore e del dirigente di cui alla precedente lettera b);
d) provvede alla copertura dei costi sociali;
3) L'istituzione, attraverso gli organi preposti, deve informare la propria attività a criteri d'efficacia, efficienza ed economicità, essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
4) Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 53
Durata in carica dei consigli d'amministrazione delle aziende e delle istituzioni


1) I consigli d'amministrazione delle aziende e delle istituzioni durano in carica quattro anni.
Gli stessi cessano dalla carica in caso di:
a) revoca o dimissioni della maggioranza dei loro componenti;
b) decadenza, dimissioni, rimozioni o morte del sindaco.

Art. 54
Cause speciali d'ineleggibilità e decadenza


1) Fermi restando i requisiti previsti per la nomina di cui agli artt. 49 e 50, non possono comunque essere chiamati dal sindaco a comporre i consigli d'amministrazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale coloro che:
a) siano soci o amministratori di società esercenti attività concorrenti, complementari o affini a quelle delle aziende, istituzioni, e società per azione a cui afferiscono le nomine;
b) esercitino in proprio o per conto terzi le attività di cui al precedente punto a).
La sopravvenuta mancanza dei requisiti, come pure l'esercizio dell'attività di cui al precedente punto1, iniziata successivamente alla nomina, comporta la immediata decadenza dell'incarico.

Art. 55
Compartecipazione in altre società


1) Le aziende speciali non possono costituire società o assumere compartecipazioni se non previa deliberazione del consiglio comunale e debbono allegare ai propri bilanci consuntivi una sintesi contabile e una relazione dell'attività svolta nelle società, con l'indicazione del relativo risultato economico.

CAPO III
Forme associative e di cooperazione
Accordi programma

Art. 56
Consorzi


1) Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e con la Provincia regionale di Trapani, per gestione associata di uno o più servizi.
2) A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3) La convenzione deve prevedere l'obbligo per il consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4) Il sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5) Restano salve le competenze regionali in materia di creazione di consorzi obbligatori e quelle di cui alle leggi regionali 6 marzo 1986, n.9 e 9 maggio 1986, n.22 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 57
Accordi di programma

1) Per l'attuazione e la definizione di opere, di interventi o di programmi d'intervento che, per la loro completa realizzazione, richiedono l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, può promuovere la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
2) A tal fine il sindaco convoca conferenze fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3) Gli accordi, consistenti nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, sono approvati con atti formali dal sindaco.
4) Il sindaco può aderire ad accordi di programma promossi da altre amministrazioni.
5) Qualora gli accordi siano adottati con decreto del Presidente della regione e comportino variazioni degli strumenti urbanistici comunali, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI
Personale

Capo I
Principi generali

Art. 58
Organizzazione degli uffici e del personale

1) Il Comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo criteri di omogeneità d'intervento, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza di gestione, per conseguire i più elevati livelli di produttività, nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomo e donna.
2) L'amministrazione promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione la responsabilizzazione dei dipendenti e la valorizzazione delle risorse umane.

Art. 59
Uffici comunali

1) La struttura comunale si articola in settori.
2) Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nel comune, finalizzata a garantire l'efficacia degli interventi nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
3) Il settore si articola in servizi ed unità operative.

Art. 60
Disciplina dello status del personale


1) Sono disciplinati con il regolamento del personale:
a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione;
b) i procedimenti di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego;
c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali compresi in ciascuna di esse;
d) i criteri per la formazione e l'addestramento professionale del personale;
e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, nel rispetto del principio delle pari opportunità;
g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
h) la durata massima del lavoro giornaliero;
i) le modalità di esercizio delle funzioni di sovrintendenza e di coordinamento da parte del segretario e delle funzioni di direzione e di amministrazione da parte dei dirigenti.
l) le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti dell'autorizzazione all'esercizio di attività e di professioni.
2) Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali e dirigenziali, in relazione al grado di complessità delle funzioni ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle stesse e collocato in aree di attività.
3) In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche ed il relativo trattamento economico.
4) Il consiglio comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali nazionali.

Art. 61
Rapporti fra organi elettivi e organici burocratici


1) Il segretario e la dirigenza del Comune assicurano lo svolgimento dell'attività dell'ente, in conformità ai principi di legalità, d'imparzialità, di efficienza, di efficacia, di buon andamento e di correttezza.
2) I rapporti fra gli organi elettivi e quelli burocratici dell'amministrazione comunale sono informati al principio secondo cui ai primi spettano i poteri di definizione dei programmi e degli obiettivi dell'azione del Comune, le funzioni di indirizzo e di controllo della gestione, nonché le funzioni di amministrazione che importano ampia valutazione e comparazione discrezionale dei pubblici interessi e del modo migliore di soddisfarli, mentre ai secondi spettano i poteri di gestione interna delle strutture e dei servizi e di predisposizione degli atti formali, tecnici e burocratici di controllo sulla regolarità tecnica degli atti stessi, di esecuzione di tutti gli atti di natura programmatoria e pianificatoria, come espressione diretta della volontà politica di organi elettivi.

CAPO II
Segretario generale

Art. 62
Stato giuridico e trattamento economico del segretario

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono stabilite dalla legge.

Art. 63
Funzioni del segretario


1) Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, impartendo le necessarie direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza dell'azione amministrativa;
b) cura l'attuazione dei provvedimenti unitamente ai dirigenti di settore;
c) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi, unitamente ai dirigenti preposti;
d) presiede le gare d'appalto per i lavori, forniture e servizi, con facoltà di delega al dirigente del settore competente;
e) roga i contratti nei quali è parte il Comune, salvo diversa determinazione dell'amministrazione comunale;
f) infligge, nel rispetto delle norme di legge e del regolamento, la sanzione disciplinare della censura ai dipendenti comunali e promuove l'azione disciplinare in relazione alle sanzioni più gravi, sentite le proposte del rispettivo dirigente;
g) decide sui ricorsi gerarchici presentati dai dipendenti comunali;
h) dirime con propria determinazione, i conflitti di competenza tra i dirigenti;
i) adotta provvedimenti organizzativi per garantire il diritti di accesso agli atti e alle informazioni da parte dei cittadini;
l) svolge ogni altra funzione e attività che la legge e lo statuto gli attribuiscono;
2) Il segretario generale partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, redige i verbali delle riunioni e li sottoscrive insieme con il presidente delle riunioni.
3) Il segretario generale esprime il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione sottoposte alla giunta e al consiglio comunale, nonché pareri, quando gli siano richiesti dagli organi di governo del Comune, in ordine ad iniziative ed atti riguardanti le competenze istituzionali degli stessi.
4) Il segretario generale ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del comune.
5) Il segretario generale è capo del personale. In tale qualità promuove e presiede anche la conferenza dei dirigenti da tenersi almeno una volta al mese.

Art. 64
Vice segretario generale


1) Il comune ha un vice segretario generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario generale.
2) Il vice segretario generale, coadiuva il segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3) Il vice segretario può essere preposto a dirigere un settore con competenza sugli affari generali ed istituzionali.

CAPO III
Dirigenza

Art. 65
Dirigenti

1) I dirigenti sono responsabili sia della direzione dei settori che di specifici progetti loro affidati.
2) Hanno la responsabilità del procedimento amministrativo in conformità alle prescrizioni di legge;
3)Adottano atti interni di carattere organizzativo-gestionale o a rilevanza esterna relativi a :
- ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione della giunta;
- liquidazione di spese ordinate
- rilascio, o per competenza propria o per delega del Sindaco, di certificazioni e adozione di provvedimenti anche a rilevanza esterna che non comportino impegno di spesa e che non derivino da esercizio di discrezionalità politico-amministrativa;
- predisposizione di proposte di programmi e loro articolazioni in progetti sulla base di direttive ricevute dagli organi politici;
- formulazione di schemi di bilancio di previsione per struttura e progetti di competenza;
- organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione per la realizzazione degli obiettivi di gestione o di progetto;
- sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle riversali d'incasso;
- cura delle fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti su cui devono esprimere il proprio parere motivato;
- cura dell'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti attuativi ed esecutivi;
- adozione dei provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni;
4) Il dirigente del settore competente rappresenta l'Amministrazione nella stipulazione dei rispettivi contratti.
5) Spetta al dirigente, nell'ambito di competenza cui si riferiscono le procedure, presiedere le gare per l'affidamento di opere, forniture o servizi ove sia delegato dal segretario generale.
6) I dirigenti partecipano a commissioni di studio e di lavoro interne al Comune e, con l'autorizzazione della giunta, anche esterne allo stesso;
7) Formulano pareri ed attestazioni, da inserire nelle deliberazioni, ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge 142/90, come recepiti senza modifiche con legge regionale n.48/91.
8) Esercitano funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti del personale assegnato al settore;
9) Propongono provvedimenti disciplinari, contestano addebiti, adottano le sanzioni del richiamo scritto e propongono al segretario generale la sanzione della censura nei confronti del personale assegnato al settore;
10) Esercitano potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia dell'attività gestionale dei livelli sottordinati;
11) Concorrono a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati;
12) Rispondono del buon andamento degli uffici, dei servizi loro assegnati e dei risultati ottenuti nell'attuazione degli obiettivi programmati sui quali, di volta in volta, dovrà essere acquisito il parere della consulta della dirigenza.
13) Possono adottare atti con impegno di spesa per l'ordinaria amministrazione su delega conferita per affari determinati, dal sindaco o dalla giunta municipale.

Art. 66
Consulta della dirigenza

Il comune istituisce la consulta della dirigenza come momento di dibattito e di elaborazione dei problemi relativi al ruolo ed alla funzione dei dirigenti nei rapporti con gli amministratori elettivi, con la popolazione amministrata e con l'utenza di funzioni e di servizi di particolare rilevanza.

Art. 67
Assunzione dei Dirigenti


1) I posti di dirigente sono coperti per concorso pubblico, salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2) Con deliberazione del consiglio comunale la copertura dei posti di responsabile di qualifica dirigenziale e di alta specializzazione nell'ambito della pianta organica del relativo settore, può avere luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con specifica motivazione di diritto privato quando non comporti necessariamente l'esercizio di funzioni pubbliche, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3) Il consiglio comunale su proposta motivata dalla giunta, può conferire, fino ad un massimo di n.5 unità, incarichi di direzione di aree funzionali a tempo determinato, previa selezione per titoli.
Il rinnovo dell'incarico, sempre su proposta motivata della giunta, può essere disposto con deliberazione del consiglio la quale deve contenere la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi, nonché a livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti. L'incarico di cui al comma precedente può essere interrotto con motivata deliberazione consiliare previo parere della giunta municipale quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.

Art. 68
Collaborazioni esterne


1) Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzione a termine nel caso in cui nell'organico del comune non esista un'unità operativa con specifica competenza nella materia, oppure l'unità operativa, ancorché esistente, non sia in grado, per ragioni da esporre in modo analitico e specifico nell'atto deliberativo, di fornire la dovuta collaborazione.
A tal fine è istituito un apposito albo nel quale sono i indicati i nominativi dei professionisti incaricati.
Con apposito regolamento sono altresì stabiliti i criteri con i quali si garantisce la rotazione di detti incarichi ai professionisti beneficiari che ne abbiano presentata richiesta.
2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione debbono stabilire:
a) la durata massima;
b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
c) la natura privatistica del rapporto.
3) Fatta eccezione per gli incarichi relativi alla pianificazione urbanistica,l'amministrazione comunale, ove possibile, dovrà scegliere i nomi dei collaboratori da terne segnalate dagli organi e collegi professionali competenti.

Art. 69
Controllo e valutazione dei dirigenti


1) Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti, tenuto conto delle disponibilità di personale e di mezzi, nonché delle condizioni organizzative del settore di appartenenza.
2) Il sindaco contesta, in contraddittorio col dirigente, l'eventuale risultato negativo della gestione secondo le modalità contenute nel regolamento.
3) Il risultato negativo della gestione comporta la rimozione dalle funzioni esercitate.

Art. 70
Responsabilità disciplinare

1) Il regolamento del personale disciplina, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.
2) La commissione di disciplina è composta dal sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal segretario generale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale del comune secondo le modalità previste dal regolamento.
3) La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale almeno di pari qualifica,.

Art. 71
Responsabilità verso il Comune

1) Gli amministratori ed i dipendenti sono tenuti a risarcire il Comune dei danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2) Gli amministratori ed i dipendenti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalla legge in materia.
3) Il sindaco, il segretario generale, il dirigente responsabile che vengono a conoscenza, direttamente o indirettamente od a seguito di rapporto di servizio, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1), debbono farne denunzia al procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 72
Responsabilità verso terzi


1) Gli amministratori ed i dipendenti del Comune che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalla legge e dal regolamento, cagionino al altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2) Laddove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministrazione o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3) Agli effetti del comma 1) è da considerarsi danno ingiusto quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle vigenti leggi.
4) La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste, sia a seguito del compimento di atti o di operazioni che in casi di omissioni o ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5) Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido tra loro, il presidente ed i componenti del collegio che hanno partecipato all'atto o all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 73
Responsabilità dei contabili


Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali nonché chiunque, senza legale autorizzazione, si ingerisca nel maneggio del denaro del comune, deve rendere conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle vigenti leggi.

Art. 74
Prescrizione dell'azione di responsabilità


La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 75
Parere sulle proposte di deliberazioni


Il segretario generale, il responsabile del servizio ed il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazioni espressi ai sensi dell'art.53 della legge n.142/90, tal come fatto proprio dalla regione siciliana, senza modifiche, con legge regionale n.48/91.

TITOLO VII
FINANZA - CONTABILITA' - PATRIMONIO
CONTRATTI E CONTROLLI

CAPO I
Finanza e contabilità

Art. 76
Finanza locale

1) Il Comune, quale ente intestatario di autonomia finanziaria ed impositiva, applica, secondo principi di equità e di perequazione, nonché proporzionalmente alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
2) I trasferimenti erariali sono ripartirti in base a criteri obiettivi che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio - economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri fiscali locali.
3) Il comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.
4) L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi deve tendere al pareggio economico tenuto anche conto dell'importanza sociale del servizio.

Art. 77
Bilancio di previsione


1) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2) Il bilancio annuale e quello pluriennale di previsione, predisposti dalla giunta e suddivisi per programmi, servizi ed interventi, sono consegnati ai capi gruppo consiliari almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'approvazione.
I bilanci annuali e pluriennali di previsione sono approvati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, con l'osservanza dei principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3) Le aziende speciali e le istituzioni approvano il bilancio di previsione prima della presentazione di quello del Comune.
4) Il bilancio preventivo è corredato da una relazione revisionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Siciliana.
5) Il bilancio ed i suoi allegati debbono, comunque, essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
6) Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

Art. 78
Ordinamento contabile

L'ordinamento contabile generale del comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste del bilancio, sono disciplinate dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 79
Gestione di bilancio


La Giunta, anche per il tramite dei dirigenti comunali, provvede alla gestione del bilancio, allo stato di attuazione dei progetti o programmi previsti, con particolare riferimento ai risultati della gestione da comunicarsi al consiglio con relazione semestrale.

Art. 80
Controllo economico interno


L'Amministrazione comunale individua progressivamente precisi sistemi di rilevazione, stabilendo le modalità, le tecniche ed i tempi di effettuazione del controllo ed individuando centri di costo, di ricavo, di responsabilità e di specifiche aree di attività, nonché determinando i servizi per i quali deve essere adottata la contabilità analitica ed economica.

Art. 81
Conto consuntivo


1) I risultati di gestione sono riportati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e quello del patrimonio in relazione alla progressiva attuazione dei programmi di cui al precedente art.80 i risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica.
2) Il conto consuntivo è presentato e deliberato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3) Il consiglio, avuta la relazione della Giunta, nonché la relazione dei revisori dei conti, formula indirizzi di comportamento idonei a garantire il conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, esprime indicazioni e comportamenti da osservare da parte della giunta e degli uffici.

CAPO II
Patrimonio, contratti e controlli

Art. 82
Beni comunali


1) Il sindaco cura la tenuta dei registri contenenti l'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune; l'inventario viene revisionato di regola ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, documenti e scritture relativi al patrimonio, sono personalmente responsabili il sindaco, il segretario generale ed il dirigente di ragioneria.
2) I beni patrimoniali disponibili debbono, di regola, essere dati in locazione o in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con l'applicazione di canoni la cui tariffa è determinata dal consiglio comunale..
3) Le somme derivanti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni di crediti o comunque da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art. 83
Attività contrattuale


1) La stipula di contratti conclusi dal Comune per il perseguimento dei propri fini istituzionali deve essere preceduta da specifica determinazione contenente:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e della Regione e le ragioni che ne sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto.
2) L'attività contrattuale del Comune è disciplinata da un apposito regolamento.

Art. 84
Collegio dei Revisori dei Conti


1) Il consiglio comunale elegge, con voto limitato ad un componente, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri, scelti in conformità alle prescrizioni contenute nell'art.57 della legge n.142/90 come fatto proprio dalla Regione Siciliana con legge regionale n.48/91.
2) I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una volta sola.

Art. 85
Cause di ineleggibilità, di decadenza e di revoca

1) I componenti del collegio dei revisori dei conti debbono possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità prescritti per l'elezione a consigliere comunale.
2) Non possono essere eletti alla carica di revisori e, se eletti, decadono dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché i parenti e gli affini degli amministratori e dei dirigenti responsabili dei settori entro il quarto grado e coloro che sono legati all'ente o alle aziende ed istituzioni, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.
3) I revisori sono revocabili per gravi inadempienze e quando ricorrono motivi tali da influire negativamente sull'espletamento del mandato e sul funzionamento del collegio. Essi non possono essere contemporaneamente componenti in più di 2 collegi.

Art. 86
Funzioni e poteri dei revisori


1) I revisori dei conti rispondono delle verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
2) Il collegio dei revisori collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
3) I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del comune o delle istituzioni; possono disporre ispezioni, convocare dirigenti e impiegati del Comune o delle istituzioni, i quali sono tenuti a collaborare.
Possono inoltre disporre l'audizione di rappresentanti del Comune in qualsiasi ente od organismo cui il Comune eroghi contributi.
4) Nella relazione di cui al comma 2) il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte, tendenti al conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5) Il consiglio comunale può affidare al collegio dei revisori il compito d'eseguire periodiche verifiche di cassa.
6) I revisori in caso di riscontro di gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al consiglio mediante apposita relazione scritta.
7) I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio comunale, dei consigli di amministrazione delle istituzioni e della giunta municipale ma, in questi ultimi due casi, soltanto quando siano in discussione provvedimenti aventi rilievo economico-finanziario.

Art. 87
Controllo degli atti deliberativi


Il controllo sugli atti deliberativi del Comune è regolato dalla vigente normativa della Regione Siciliana.

Art. 88
Controllo amministrativo di gestione


1) Il Comune deve dotarsi di strumenti di controllo interno di gestione, per verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle attività e dei servizi in relazione alle risorse umane e materiali ad essi destinate ed ai piani e programmi del comune stesso.
2) Un apposito ufficio, al quale è preposto un dirigente della massima qualifica, referente diretto del sindaco e del segretario, ha la responsabilità del sistema interno del controllo di gestione ed elabora periodici rapporti sull'andamento delle attività e dei servizi.
3) La composizione, il funzionamento e gli strumenti di tale ufficio sono disciplinati dal regolamento.
4) Ogni responsabilità di settore o servizio deve fornire, a scadenze predeterminate, una propria relazione sull'andamento dell'attività o servizio a cui è preposto.
5) Può essere trasmesso al consiglio un rapporto annuale di gestione, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, da cui dovrà risultare la sintesi valutativa in relazione all'andamento delle attività e dei servizi gestiti dal Comune.

Art. 89
Controllo economico della gestione

1) I responsabili degli uffici e di servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico e finanziario, per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi a cui sono preposti.
2) Le risultanze delle operazioni eseguite vengono trascritte in un apposito verbale che, unitamente ad eventuali osservazioni e rilievi, sarà rimesso dai predetti responsabili all'assessore del ramo il quale ne riferisce alla giunta.
3) La giunta sulla base dei verbali e delle osservazioni di cui al comma precedente redige trimestralmente per il consiglio la situazione generale aggiornata sull'esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando le anomalie riscontrate e proponendo i relativi rimedi.
4) Qualora i dati di controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il consiglio comunale adotta, nelle forme di legge, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art. 90
Tesoreria


1) Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dal debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico ed al concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui dei contributi previdenziali.
2) I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art.59, comma 1, della legge n.142/90, come fatto proprio, senza modifiche, dalla Regione Siciliana con legge regionale n.48/91.


TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
DELLA LEGGE N. 142/90
DELLA LEGGE REGIONALE N.48/91
E DELLA LEGGE REGIONALE N.7/92

Art. 1
Adozione dello statuto e de regolamenti


1) Il Consiglio comunale, entro un anno dalla data di entrata in vigore (17 dicembre 1991) della legge della Regione Siciliana n.48 del 19 novembre 1991, delibera l'adozione dello Statuto, del regolamento di contabilità e del regolamento per la disciplina dei contratti.
2) Gli altri regolamenti previsti dallo Statuto sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto medesimo. Prima dell'approvazione consiliare dei regolamenti applicativi è consentito ai cittadini e associati di presentare osservazioni e proposte con le stesse modalità adottate per il presente Statuto.
3) Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge della regione siciliana n.48 del 19 novembre 1991.
4) Fermo restando quanto stabilito nel comma 3 del presente articolo, fino all'entrata in vigore dello Statuto il numero degli assessori è determinato nella misura massima prevista dall'art.33 della legge 142/90, come fatto proprio dalla regione siciliana con legge regionale n.48/91.
5) Fino all'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, continuano ad applicarsi in quanto compatibili le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n.48/91.

Art. 2
Entrata in vigore dello Statuto


1) Lo statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regione Siciliana ed affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2) Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al presente comma, presso l'Assessorato degli enti locali per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per la trasmissione, a cura dello stesso Assessorato, al Ministero degli Interni.
3) Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
4) Il segretario generale, appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Art. 3
Revisione dei consorzi, degli enti, delle associazioni e delle circoscrizioni


1) Entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale n.48/91 il Comune provvede alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative costituiti dallo stesso o fra enti locali sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla legge anzidetta e dallo statuto.
2) I consigli circoscrizionali o di quartiere, costituiti secondo le disposizioni della legge regionale 11 dicembre 1976, n.84 e successive modificazioni, in quanto compatibili con il nuovo assetto dettato dall'art.13 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n.48/91, si intendono prorogati fino alla prima scadenza del consiglio comunale successiva all'entrata in vigore dello statuto.

Art. 4
Votazioni


1) Fino all'entrata in vigore dello Statuto, i consiglieri comunali e gli assessori, nell'ambito dei rispettivi organi collegiali, votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta; sono presi a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche esterne.
2) Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
3) Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
4) E' consentito, sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'indicazione di nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.

Art. 5
Verifica dello statuto


Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, il consiglio comunale svolge una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione promovendo un'ampia consultazione tra i cittadini, e qualora ne ravveda la necessità, procede all'eventuale revisione dello Statuto medesimo.

Art. 6

La prima convocazione del consiglio comunale eletto in applicazione della legge regionale n.7/92, è disposta dal sindaco uscente entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali.

Art. 7
Nomina e composizione della Giunta

1) Sino all'entrata in vigore della legge regionale n.7 del 26 agosto 1992 per la parte normativa che riguarda la nomina della giunta da parte del sindaco, trova applicazione la legge n.142/90, integrata e modificata dalla legge regionale n.48/91, che prevede la facoltà per il consiglio comunale di nominare assessori esterni al consiglio.
2) Nel caso in cui, medio tempore e cioè fra l'entrata in vigore del presente Statuto e l'elezione del sindaco del consiglio a suffraggio popolare in forza della legge regionale n,7 del 26 agosto 1992, dovesse procedersi da parte del consiglio comunale ad elezioni di nuove amministrazioni municipali (sindaco e giunta), è data facoltà al consiglio medesimo di eleggere quali assessori anche cittadini residenti nel comune e non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità all'ufficio di consigliere e di comprovate capacità culturali e professionali in specifici campi di attività, necessari e finalizzati all'attuazione del documento programmatico.
3) Un curriculum dei candidati non consiglieri alla carica di assessori è allegato al documento programmatico per l'elezione della giunta.
4) Non possono essere eletti assessori esterni coloro che sono stati candidati nelle ultime elezioni amministrative, sia circoscrizionali o comunali o provinciali.
5) Gli assessori extra consiliari sono equiparati a tutti gli effetti di estrazione consiliare, partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
6) Gli assessori extra consiliari rendono pubblica la propria situazione patrimoniale e reddituale secondo le modalità fissate dalla legge e dallo Statuto per i consiglieri comunali.