Il Comune di Marsala è in ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.
Cambio di residenza online: Ora è possibile effettuare il cambio di residenza senza recarsi fisicamente all'anagrafe. È sufficiente inviare al Comune la dichiarazione per il cambio di residenza o per il rimpatrio in Italia degli iscritti all’A.I.R.E..
Certificati: È possibile richiedere autonomamente e gratuitamente i propri certificati anagrafici. Disponibile la possibilità per il cittadino di richiedere sul
portale Anagrafe (ANPR) un certificato in bollo, per se
stesso o un familiare, tramite un versamento online.
Il servizio è reso
possibile grazie al collegamento tra l’area riservata di ANPR
e PagoPA, la piattaforma di pagamenti della pubblica
amministrazione L’attivazione di questa nuova funzionalità
consente, a chi lo desidera, di ottenere i certificati anagrafici in
bollo senza doversi recare allo sportello fisico, avvicinando così
sempre di più i bisogni del cittadino con i servizi della pubblica
amministrazione.
Visura e autocertificazioni: È possibile consultare i dati anagrafici o richiedere le autocertificazioni sostitutive dei certificati.
Rettifica dati: È possibile richiedere al Comune la rettifica dei dati inesatti presenti sulla scheda anagrafica.
Tutto ciò è possibile tramite il seguente link: https://www.anagrafenazionale.interno.it/ È sufficiente possedere un'identità digitale, come le credenziali SPID - "entra con CIE" - CNS, per autenticarsi e seguire le istruzioni.
ANPR: ATTIVATO IL NUOVO SERVIZIO DI RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI ON LINE AGLI AVVOCATI
Gli avvocati regolarmente iscritti all'albo professionale presso il Consiglio Nazionale Forense, dall'11/12/2023, per svolgere investigazioni difensive o far valere un diritto in sede giudiziaria, possono richiedere certificati anagrafici relativi a cittadini iscritti all'ANPR accedendo ad un'area dedicata del portale ANPR tramite SPID, CIE o CNS. Il sistema ANPR, dopo aver verificato tramite interoperabilità con i servizi resi disponibili dal Consiglio Nazionale Forense l'effettiva iscrizione dell'utente all'albo, può emettere massimo 30 certificati al giorno. Tredici (13) le tipologie dei certificati anagrafici che gli avvocati iscritti all'Albo possono richiedere all'ANPR e sono rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.18, c. 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. A riguardo:Circolare DAIT n.107/2023 - Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.273 del 22-11-2023 - Circolare Ministero dell'Interno DAIT n.107/2023 del 24 novembre 2023 - cfr. anche Circolare Ministero dell'Interno DAIT n.127/2022 del 29 dicembre 2022 ad oggetto "Circolare n. 115/2022 del Ministero dell'interno.
Abbiamo pubblicato sul portale di ANPR lo strumento che consente a tutti i cittadini che vivono nei Comuni subentrati di fare autonomamente la visura dei propri dati anagrafici e stampare un modello di autocertificazione da soli e in un clic. Per utilizzare il servizio, è necessario autenticarsi con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.
Essere parte di ANPR significa avere accesso ai servizi digitali del Paese. Oltre alle visure online, stiamo lavorando al Portale delle Adesioni, che permetterà a tutte le Pubbliche Amministrazioni di accedere ai dati di ANPR autonomamente, con processi e tecnologie che garantiscano il rispetto della sicurezza e della privacy nella gestione dei dati dei cittadini.
DECRETO
SEMPLIFICAZIONI - AUTOCERTIFICAZIONE ANCHE VERSO I PRIVATI
ANCHE
I PRIVATI (es. Banche – Assicurazioni – Istituti finanziari ecc.)
DEVONO accettare le AUTOCERTIFICAZIONI.
Per
cui non è più necessario richiedere il certificato in Bollo, fermo
restando che gli stessi possono comunque essere richiesti e prodotti
(solo ai privati) ma prevedono il pagamento di una marca da bollo
da 16 euro.
Con
la modifica apportate dall'art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020,
convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni")
all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020)
anche i privati SONO TENUTI
ad accettare le autocertificazioni. Modifiche sono state apportate
anche alle disposizioni contenute nell'art. 71, comma 4 citato dpr,
in materia di controlli.
Di
seguito gli artt. 2 e 71, comma 4 DPR n. 445/2000, nella loro
versione vigente dal 15 settembre 2020.
Art.
2
Le
norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il
rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione
di atti e documenti da parte di organi della pubblica
amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e
documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai
gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con
l'utenza, e ai privati (...).
Art.
71, comma 4
Qualora
il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati
(...) di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il
rilascio della relativa certificazione, (...), è tenuta a fornire,
su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del
dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di
strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Di
seguito gli artt. 2 e 71, comma 4 DPR n. 445/2000, nella loro
versione vigente fino al 14 settembre 2020.
Art.
2
Le
norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il
rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione
di atti e documenti da parte di organi della pubblica
amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e
documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai
gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con
l'utenza, e ai privati che vi consentono.
Art.
71, comma 4.
Qualora
il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati
che vi consentono di cui all'articolo 2,
l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione, previa definizione di appositi accordi,
è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal
consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di
strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Il servizio, è fruibile dalla cittadinanza, e consente ai cittadini, collegandosi via Internet con il Server del C.E.D., di ottenere in tempo reale, la certificazione richiesta valida a tutti gli effetti di Legge
Il rilascio della certificazione, evita agli utenti, possibili code agli sportelli e la possibilità di ottenerte tutti i certificati richiesti al proprio domicilio.
Elenco dei certificati disponibili:
Stato Civile
Certificato di Nascita
Anagrafe
Certificato Cumulativo CSR (Cittadinanza - Stato Civile - Residenza)
Certificato Cumulativo RC (Residenza - Cittadinanza)
Certificato Cumulativo RF (Residenza - Stato di Famiglia)
Certificato di Cittadinanza
Certificato di Esistenza in vita
Certificato di Residenza
Certificato di Stato di Famiglia
Certificato di Stato Libero
Certificato di Stato Vedovile
Certificato di Nascita