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Risposta all'interrogazione prot. 6543 del 31/01/2011

Risposta all'interrogazione prot. 6543 del 31/01/2011
 
Si riscontra la Sua interrogazione prot.6543 del 31/01/2011, facendo presente che, a tal fine, è stata richiesta apposita relazione al segretario generale, il cui contenuto è di seguito riportato:

il legislatore nazionale, attraverso l'art. 32 della legge 69/2009, ha stabilito che le pubbliche amministrazioni (tra le quali, ovviamente, gli enti locali), con decorrenza 1° gennaio 2010, termine poi prorogato al 1° gennaio 2011, avrebbero dovuto pubblicare gli atti (delibere, determine, etc.) attraverso modalità informatiche, sostituendo l'albo pretorio cartaceo con l'albo pretorio informatico.

Tale norma non ha incontrato ostacoli applicatici nelle Regioni a statuto ordinario (Calabria, Toscana, etc.).

Per quanto riguarda gli enti locali della nostra regione e, quindi, anche il comune di Marsala, si pone un problema di rapporto tra norme statali che intervengono sull'ordinamento degli enti locali e norme vigenti in Sicilia, regione a statuto speciale, che disciplinano in maniera diversa la materia.

Nella nostra Regione, infatti, la materia attinente la pubblicazione degli atti degli enti locali è disciplinata in maniera minuziosa dalla legge regionale 44/1991 s.m.i., in particolare dall'art 11, in base al quale "1. Tutte le deliberazioni provinciali e comunali sono pubblicate mediante affissione di copia integrale di esse all'albo dell'ente, istituito presso la relativa sede, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 2. Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti di concessione, ivi comprese le concessioni edilizie comunali.".

La questione di carattere giuridico che nella fattispecie si pone è la seguente: la legge prodotta dal parlamento nazionale in materia di pubblicazione degli atti, è da intendersi immediatamente applicabile in Sicilia in mancanza di recepimento, cioè senza che il legislatore siciliano introduca nella nostra regione, attraverso un' apposita legge, le importanti innovazioni introdotte dall'art. 32 della legge 69/2009?.

Il dubbio interpretativo non è di poco conto, perché aderire alla tesi secondo la quale la legge nazionale sarebbe immediatamente applicabile anche in Sicilia, senza necessità di recepimento, significherebbe eliminare l'albo pretorio cartaceo, con possibili conseguenze negative per l'ente in caso di ricorso da parte di cittadini interessati, ove prevalesse la tesi della non immediata applicabilità.

Abbiamo risolto il dubbio interpretativo facendoci guidare dall'orientamento più volte espresso dall'ufficio legislativo della regione siciliana relativamente a questioni analoghe, cioè in tutti i casi in cui si è posto un problema di applicabilità o meno di legge statale innovativa agli enti locali della nostra regione, in mancanza di recepimento .

Secondo l'orientamento dell'ufficio legislativo della regione siciliana, fatto costantemente proprio dall'assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica (vedi in ultimo la circolare n. 1 del 13 gennaio 2011), le norme statali che innovano l'ordinamento degli enti locali (..come nella fattispecie), rispetto al quale la regione siciliana ha una competenza legislativa esclusiva in forza dell'art. 14, comma 1, lett. O) dello Statuto autonomistico, le stesse producono effetti nella nostra regione solo a seguito di recepimento, cioè solo se e quando il legislatore siciliano interviene con propria legge sulla materia, facendo proprie le innovazioni normative, ovvero, se lo ritiene, apportando modifiche.

Su piano tecnico giuridico, in buona sostanza, si pone la medesima questione interpretativa che ha riguardato, nella nostra regione, il difensore civico, la commissione edilizia comunale, la composizione del collegio dei revisori dei conti, il direttore generale, risolta sempre nel senso suddetto.

In particolare, la questione sollevata riguardo all'albo pretorio informatico, sul piano giuridico, è analoga alla problematica relativa alla sopravvivenza o meno nell'ordinamento degli enti locali siciliani dell' istituto del difensore civico, figura soppressa nel resto d'Italia con l'art. 2, comma 186 della legge 191/2009, ma mantenuta in tanti comuni siciliani, che hanno proceduto alla relativa nomina dopo l'entrata in vigore della citata norma nazionale (tra questi anche il comune di Marsala).

A riprova della correttezza della interpretazione di questa Amministrazione Comunale, sembra opportuno segnalare che è in corso di esame alla'ARS il disegno di legge n. 520/144/A in materia di semplificazione amministrativa, il cui art. 14, comma 1, prevede il recepimento nella nostra regione, tra l'altro, dell'art. 32 della legge 69/2009 in materia di albo pretorio informatico.

Fuori luogo è il riferimento dell'interrogazione alle esigenze di trasparenza del cittadino che, non essendo stato attivato l'albo on line non sarebbe messo in condizione di controllare l'attività della pubblica amministrazione "..comodamente da qualsiasi postazione".

È il caso, infatti di evidenziare che questo Comune, ormai da tempo, dando attuazione alla legge regionale 22/2008, pubblica integralmente sul proprio sito internet istituzionale tutti gli atti deliberativi (di giunta e di consiglio comunale), tutte le determinazioni sindacali, tutti gli atti dirigenziali, compresi gli atti di liquidazione, sotto la voce atti pubblici, consultabili da qualsiasi cittadino lo desideri, comodamente da casa e senza necessità di recarsi presso la sede comunale.

Si rassicura, infine, alla S.S. che gli uffici si stanno attivando per essere pronti, non appena entrerà in vigore la normativa di recepimento dell'art. 32 della legge 69/2009, a darvi immediata attuazione, essendo assolutamente chiaro, si ribadisce, che da tempo, chiunque è interessato, può prendere visione e scaricare tutti gli atti amministrativi prodotti dal comune di Marsala.

IL SINDACO
Avv. Renzo Carini