"La tutela e il miglioramento del decoro urbano rappresentano un obiettivo prioritario dell'Amministrazione comunale. Pertanto occorre intervenire - sia preventivamente che con sanzioni - laddove taluni comportamenti generano situazioni di degrado che producono riflessi negativi anche dal punto di vista turistico". E' quanto afferma il sindaco di Marsala Renzo Carini riguardo al provvedimento che detta nuove regole sulla pratica del "volantinaggio". Un fenomeno diffuso, che si vuole fortemente scoraggiare e contrastare a causa del degrado ambientale che provoca l'abbandono dei volantini per strada o sul parabrezza dei veicoli, subito trasformati in rifiuti che sporcano vie e piazze. Stesso destino, spesso, hanno anche i volantini che vengono depositati in maniera precaria sugli infissi o all'ingresso di abitazioni e condomini. "Tali comportamenti - sottolinea il comandante della Polizia municipale Vincenzo Menfi - rappresentano oltretutto una forma di propaganda irregolare, alla stregua dell'abusivismo commerciale, limitando altresì la fruibilità dei luoghi pubblici". Con la nuova ordinanza sindacale, pertanto, è vietata la consegna e la distribuzione di volantini pubblicitari su tutto il territorio comunale, comprese le aree condominiali degli edifici (è fatta salva ogni legittima pratica in relazione a partiti politici ed organizzazioni sindacali). Il divieto include altresì l'abbandono incontrollato di oggetti o rifiuti che sporcano o macchiano il fondo stradale. Infine, il provvedimento del sindaco Carini - sempre con riguardo al decoro e all'igiene pubblica - vieta di condurre cani o altri animali senza avere al seguito l'occorrente (palette, sacchetti, ecc.) per l'immediata rimozione degli escrementi depositati sul suolo pubblico. Inasprita la sanzione per quanti non osservano i suddetti divieti: va da un minimo di 250 ad un massimo di 1.500 euro. Nel caso in cui gli autori del volantinaggio siano minorenni, la sanzione sarà posta a carico dei genitori o di chi ne ha la responsabilità.
Alessandro Tarantino
Ordinanza n. 19 del 7 Febbraio 2011
IL SINDACO
Premesso :
che la tutela ed il miglioramento del decoro urbano rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione;
che il raggiungimento di una migliore qualità del decoro urbano non può prescindere da un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale tra cui, principalmente, l'abbandono di rifiuti di vario genere, lo sporcare le pubbliche vie gettandovi o lasciando cadere oggetti vari, e in particolare volantini pubblicitari;
Considerato:
che nel nostro territorio è ormai consolidata la pratica diffusa della distribuzione di volantini pubblicitari e dispersione degli stessi sul fondo stradale, piazze e luoghi pubblici, con conseguente deturpamento e alterazione del decoro urbano;
che tale pratica comprende anche il deposito dei volantini in modo precario sugli infissi o all'ingresso delle abitazioni, sicché i fogli si disperdono inevitabilmente sulla pubblica via a causa delle avverse condizioni atmosferiche o perché i condomini degli immobili se ne liberano gettandoli sulla strada;
Ritenuto:
che tali comportamenti, oltre ad alterare il decoro urbano, rappresentano anche una forma di propaganda commerciale irregolare che rientra nella fattispecie dell'abusivismo commerciale, inoltre costituiscono una diffusa occupazione del suolo che limita la fruibilità degli spazi pubblici, con possibile intralcio anche alla viabilità soprattutto pedonale, in particolare in presenza di avverse condizioni atmosferiche;
che gli episodi sopra descritti possano produrre riflessi negativi sull'attrazione del turismo;
Visti :
la L.n° 94/2009 recante " Disposizioni in materia di sicurezza" che all'art. 3 comma 6 così recita: " le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di 500,00 ";
La Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 07/08/2009, che contiene indicazioni in merito all'interpretazione di alcune norme della L. n° 94/2009;
Considerato che ai sensi della suddetta Circolare il termine "insozzare" utilizzato dalla norma si riferisce ai casi in cui gli oggetti o i rifiuti gettati sul suolo pubblico determinano l'imbrattamento ovvero sporcano o macchiano il fondo stradale e, se pure temporaneamente ed in modo non reversibile, alterano le caratteristiche della superficie stradale;
Visti:
l'art 54 del D.Lgs. 267/2000;
il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, il quale definisce l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e stabilisce che la sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
In particolare, l'art. 2 del predetto decreto ministeriale, in base al quale " il sindaco interviene per prevenire e contrastare....omissis...le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico";
Atteso:
che risulta necessario intervenire per sanzionare gli atti e i comportamenti che generano di fatto le situazioni di degrado sopra descritte;
che gli illeciti amministrativi oggetto della presente ordinanza non sono adeguatamente disciplinati e perseguiti, sotto il profilo sanzionatorio, dalle vigenti disposizioni regolamentari comunali, le quali necessitano pertanto di essere modificate al fine di munirle dell'adeguata forza deterrente, nel rispetto dell'art. 3, comma 6, della L.94/2009 che contempla, per le predette ipotesi di illecito, sanzioni non inferiori all'importo di 500,00;
che il ricorso a misure coercitive più rigide si rende necessario per potenziare l'efficacia deterrente delle sanzioni, anche in considerazione delle oggettive difficoltà di controllo di un territorio vasto a articolato in numerose circoscrizioni periferiche;
Ritenuto, al fine di ripristinare le normali condizioni di decoro urbano e di igiene ambientale :
di dovere vietare ogni forma di volantinaggio su tutte le aree pubbliche;
di dovere imporre medesimo divieto anche nelle aree condominiali degli edifici privati, poiché, come già premesso, anche tale fattispecie determina dispersione dei fogli sugli spazi pubblici ;
di dovere comminare la sanzione amministrativa da 250,00 ad 1.500,00 nei confronti di coloro che non ottemperano al presente provvedimento, con possibilità di pagamento in misura ridotta nelle forme di legge;
che possono individuarsi altre fattispecie di illecito amministrativo, come l'abbandono incontrollato di rifiuti e le deiezioni di animali condotti senza l'uso di appositi dispositivi per la loro raccolta, le quali hanno un analogo impatto negativo sul decoro urbano, poiché determinano l'imbrattamento e alterano le caratteristiche della superficie stradale;
di dovere estendere la predetta sanzione anche ai casi di abbandono incontrollato di rifiuti su aree pubbliche nonché a quelli di insozzamento delle strade con deiezioni di animali;
Ritenuto di dovere adottare apposita ordinanza ai sensi delle norme sopra indicate (art. 54 D.Lgs.267/2000, L. 94/2009 e Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008
P.Q.M.
Ordina
1) In tutto il territorio comunale, comprese le aree condominiali degli edifici, è vietata la consegna e la distribuzione di volantini pubblicitari di qualsiasi foggia e dimensione, fatta salva ogni legittima pratica del volantinaggio in relazione a partiti politici e organizzazioni sindacali, che dovranno in ogni caso consegnare i volantini direttamente ai passanti, non gettandoli per terra e avendo cura di mantenere pulito il sito ove è svolta l'attività.
2) Ferme restando le sanzioni previste dal D. lgs. 152/2006 , è vietato l'abbandono incontrollato sulla pubblica via di oggetti o rifiuti che determinano l'imbrattamento, ovvero sporcano o macchiano il fondo stradale e che, seppure temporaneamente ed in modo non irreversibile, alterano le caratteristiche della superficie stradale.
3) In tutto il territorio comunale è vietato condurre cani o altri animali senza avere al seguito quanto occorre ( palette e sacchetti di plastica o involucri comunque impermiabili ai liquidi ) per l'immediata rimozione delle loro deiezioni. E' altresì vietato consentire a detti animali di compiere deiezioni senza rimuoverle prontamente.
4) Chiunque non ottemperi ai divieti contenuti nella presente ordinanza è sottoposto alla sanzione pecuniaria da 250,00 a 1.500,00, con possibilità di pagamento in misura ridotta nelle forme di legge. Nel caso in cui gli autori siano minorenni, la predetta sanzione sarà applicata e posta a carico dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.
5) La presente ordinanza sarà trasmessa in via preventiva a S.E. il Prefetto di Trapani e, dopo la sua adozione, alle Forze di Polizia territorialmente competenti, alle quali è affidato il compito di farla osservare. Sarà altresì pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente.
Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno ricorrere entro 60 ( sessanta ) giorni al T.A.R. territorialmente competente, ovvero entro 120 ( centoventi ) giorni dinanzi al Presidente della Regione Sicilia.
f.to IL SINDACO
AVV. LORENZO CARINI