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CONSIGLIO COMUNALE: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARSU

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Introdotte nuove agevolazioni e sgravi per il pagamento della tassa sui rifiuti

Introdotte nuove agevolazioni e sgravi per il pagamento della tassa sui rifiuti
Nuova seduta ieri - l'ultima della sessione - del Consiglio comunale di Marsala, i cui lavori sono stati interamente incentrati sul Regolamento per l'applicazione della Tarsu (la tassa rifiuti). L'Assemblea, presieduta da Oreste Alagna, si è aperta con la dichiarazione del consigliere Basile che ha comunicato l'intendimento di "sottoscrivere la mozione di sfiducia presentata da Flavio Coppola". Quindi si è passati alla trattazione del punto 12 all'OdG - "Variazioni al Regolamento per l'applicazione della tassa dei rifiuti solidi urbani interni" - prelevato nella seduta precedente su proposta del consigliere Arcara. Sull'argomento, già esaminato dalla Commissione Affari generali (come ha riferito nel suo intervento il consigliere Monteleone), ha preso la parola il consigliere Licari che ha illustrato gli emendamenti agli articoli 6, 9 e 21 del Regolamento in discussione. Sul punto sono intervenuti, nell'ordine, De Maria, Figuccia, Mauro (ha proposto un emendamento all'art.20), Gesone, Rosanna Genna, Provenzano (ha illustrato l'emendamento all'art.10), Pipitone (ha presentato l'emendamento all'art.16). Dopo un breve intervento del vice direttore di ragioneria Filippo Angileri - sollecitato da una richiesta di chiarimento formulata dal consigliere Basile, riguardante la tassazione delle aree a parcheggio pubblico - la seduta è stata sospesa per consentire la riformulazione di un unico emendamento da sottoporre all'approvazione dell'Aula. Alla ripresa dei lavori, il consigliere Licari ha comunicato che sono state ritirate le singole proposte di modifica del Regolamento sulla Tarsu, ora confluite in un unico emendamento che lo stesso consigliere ha illustrato. Il presidente Alagna ha quindi proceduto alla messa in votazione di ogni singola variazione (articolo per articolo), quasi tutte approvate all'unanimità. Al termine, il presidente a messo in votazione l'intero emendamento sul quale - per dichiarazione di voto - sono intervenuti i consiglieri Nino Alagna (ha motivato il voto contrario), Mauro, Vinci, Pipitone, Provenzano, Monteleone, Figuccia, Mezzapelle (ha dichiarato il voto contrario), Ingrassia, Nino Genna, Milazzo, La Vela. L'emendamento è stato approvato con la seguente votazione: 19 favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto. Su proposta del consigliere Provenzano, l'Aula ha anche approvato l'immediata esecutività delle variazioni introdotte al "Regolamento per l'applicazione della tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani". Soddisfazione esprime il presidente Oreste Alagna per l'avvenuta modifica del Regolamento: "Grazie al contributo del Consiglio comunale e l'approvazione degli emendamenti migliorativi, il Regolamento così modificato va incontro alle esigenze delle fasce sociali più deboli, riducendo per loro il pagamento della tassa sui rifiuti". Intanto, oggi si è riunita la Conferenza dei capigruppo presieduta da Oreste Alagna, al fine di stabilire la prossima sessione consiliare. Il Consiglio comunale è stato così convocato con carattere d'urgenza per mercoledì prossimo, 29 giugno - alle ore 10 - per la trattazione del bilancio di previsione.

Alessandro Tarantino

 
 
 
N.B.

-  fra parentesi ed in corsivo le parti cassate;

- in neretto le parti introdotte e/o modificate;

 

 

Modifiche al Regolamento  per l?applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 6

Zone non servite

Fermo restante, per chi produce rifiuti, l?obbligo del conferimento del conferimento dei contenitori viciniori, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al (40%) 30%.

 

Art. 9

Superficie tassabile

La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.

La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni.

I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

Sono computate nel limite del (25%) 20% le superfici riguardanti le aree scoperte che costituisco pertinenze od accessori dei locali ed aree assoggettabili alla tassa.

Sono computate per (la metà) il 40% le superfici riguardanti le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente.

Le pertinenze delle abitazioni private, rispetto alla superficie tassabile, sono computate nella misura di:

o          25% se trattasi di pertinenze indirette (non collegate direttamente al bene principale);

o          50% se trattasi di pertinenza diretta.?

Le riduzioni delle superficie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati nella denuncia originaria, o di variazione con effetto dall?anno successivo.

 

Art. 10

Locali tassabili e loro pertinenze

 

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell?applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l?esterno, qualunque ne sia la destinazione o l?uso.

Sono pure tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei suddetti locali.

Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

a.    tutti i vani in genere interni all?ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine. Etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così oppure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell?edificio ? rimesse, autorimesse, corselli, serre (purché non pertinenze di fondi rustici)=, vano scale e vano ascensore, etc.

b.    tutti i vani principali, secondari ed accessori esibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;

c.     tutti i vani principali secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;

d.    tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all?esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi e di locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;

e.    tutti i vani principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con l?esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;

f.     tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo,  a discoteche e ad altri esercizi pubblici sotto posti a vigilanza di  pubblica sicurezza;

g.    tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;

h.    tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e deposito, ai autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;

i.      tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d?aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituiti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;

j.      tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, Sportiva, sindacale, e di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

sono pure tassabili, poiché in grado di produrre rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, le parti comuni del condominio di cui all?art.11176 del codice civile nonché le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree assoggettabili a tassa.

Sono così considerati tassabili, in via esemplificativa, i seguenti locali ed aree:

a.    le scale, i portoni d?ingresso, e vestiboli, gli anditi;

b.    i portici, i cortili e i giardini;

c.     i locali per la portineria e per l?alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunione, comunque, le installazioni ed i manufatti, occupabili da persone che servono all?uso e al godimento comune, compreso gli accessori;

d.    (i balconi aperti, i lastrici solari, le terrazze scoperte.)

Sono pure tassabili le parti comuni, così come previsto nel precedente comma, dei fabbricati non costituiti in condominio.

 

Art. 16

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

a.    i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;

b.    le aree di proprietà del comune o di altri enti pubblici territoriale utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da atri enti ed associazioni aventi finalità sociali;

c.     i locali di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali condotti od occupati da centri sociali o da enti ed associazione aventi finalità sociali, comunque convenzionati con il comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo  e da gioco e all?esercizio di attività sottoposto a vigilanza di Pubblica Sicurezza;

d.    le unità immobiliari non utilizzate per l?intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita auto certificazione con firma autenticata, attestante l?assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell?energia elettrica, dell?acqua e del gas;

e.    le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservatorio o ristrutturazione edilizia limitatamente  al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l?inizio di tale utilizzo;

f.     i solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm. 150

g.    gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

h.    h.i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all?articolo 2135 del codice civile e i magazzini agricoli sia pertinenziali che autonomi a qualsiasi titolo riconducibili ad attività agricola contraddistinti con le categorie C2, C6 o fabbricati rurali, con esclusione ? in ogni caso  - della casa di abitazione dl conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell?area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;

i.      i locali e celle frigorifere;

j. i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici.

 l.i balconi aperti, i lastrici solari, le terrazze scoperte.

 

Art. 20

Agevolazioni

La tassa è ridotta nella misura di un terzo per:

a.    le abitazioni con unico occupante, attestata da auto certificazione del contribuente, dovendosi ritenere irrilevante la situazione anagrafica;

b.    le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e discontinuo ovvero nel caso in cui l?occupante od il detentore risieda od abbia la dimora, per più sei mesi all?anno, in località fuori del territorio nazionale;

c.     i locali diversi dalle abitazione, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;

la riduzione di cui al precedente comma viene concessa sulla base degli elementi e dei dati contenenti nelle dichiarazione di parte con effetto dall?anno successivo a quella in cui è stata presentata.

Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venire meno delle condizioni che hanno ingenerato l?agevolazione; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dal sesto comma dell?art. 66 del decreto.

La riduzione di cui alla lett. B) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall?inizio dell?anno, qualora l?abitazione sia data in locazione nel corso dell?anno medesimo.

La riduzione di cui alla lett. C. del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l?autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa è preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.

La tassa è ridotta nella misura del 10% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dal coltivatori diretto, ovvero dallo imprenditore agricolo a titolo principale del fondo, ed ubicato in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica.

Al fine di incentivare sempre più la raccolta differenziata  sul territorio comunale, viene riconosciuta una riduzione nella misura del 10% agli utenti detentori di abitazioni private che hanno richiesto ed ottenuto dal Comune, in comodato d?uso, le compostiere per lo smaltimento dei propri rifiuti organici secondo le modalità consentite dalla Legge. Il riconoscimento dell?agevolazione avviene previa presentazione di domanda corredata della documentazione comprovante l?avvenuta assegnazione e ritiro della compostiera.

Il Comune provvede, entro e non oltre il 31.12/2013, ad inserire forme di agevolazione, anche modificando il regolamento della gestione dei rifiuti, per le civili abitazioni che non hanno aree di sedime a servizio.

 

Art.21

Agevolazioni speciali

 

La tassa è dovuta nella misura ridotta del (60%) 50% per l?abitazione principale e relative pertinenze occupata da titolari di pensione con il proprio nucleo familiare, il cui reddito familiare complessivo è pari o  inferiore al trattamento minimo pensionistico, elevato al 90% se il contribuente ed il suo nucleo familiare sia proprietario, usufruttuario o titolare di latro diritto reale, di un solo immobile (escluso le relative pertinenze).

Parimenti è ridotta del  (60%) 50% per la sola abitazione e relative pertinenze occupata da nuclei familiari comprendenti:

Sordomuto titolare di Pensione o di Indennità di comunicazione;

Cieco civile;

Grandi Invalidi del lavoro (titolari di rendita INAIL con grado di invalidità dall?80% al 100%),

Grandi Invalidi di guerra (tutte le categorie);

Grandi Invalidi per servizio (solo la 1° categoria);

Uno o più persone disabili con un?invalidità superiore al 66%. La riduzione è elevata al 70% se reddito complessivo del nucleo familiare è pari o inferiore al triplo del trattamento minimo pensionistico.

   La  tassa è ridotta del 50% per i locali strumentali del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

   La tassa è ridotta  del 50% per i locali destinati a servizi sociali, che vengono gestiti da Istituti religiosi e/o da associazioni ?non profit? riconosciuti e/o Enti morali e/o Enti Pubblici.

   Le superiori agevolazioni saranno concesse unicamente su domanda dell?avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione che nel caso reddituale dovrà essere, al persistere dei requisiti, riconfermata annualmente, mentre, nel caso di invalidità dovrà essere dimostrata allegando certificato di invalidità permanente o temporaneo (in quest?ultimo caso, l?agevolazione decade con lo scadere della temporaneità).

   Il comune in qualsiasi momento può effettuare controlli ed accertamenti.

 

Art. 25

Funzionario Responsabile

Ai sensi e per gli effetti dell?articolo 74 del decreto il comune di Marsala, avendo riguardo alla qualifica funzionale di maggior  livello operante nel settore di specifica competenza, nomina il funzionario responsabile della gestione della tassa a cui siano attribuiti la funzione e i poteri per l?esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i  provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Nel caso di gestione affidata a terzi, le attribuzioni di cui al comma precedente spettano all?affidatario.

Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicare il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

 

(Art. 29

Accertamento

Il comune di Marsala, per tramite del servizio tributi, controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di Legge provvede all?accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:

a.    omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento;

b.    infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, coincidenza tra la tassa iscritta o inscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;

c.     incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.

In caso di omessa denuncia, l?ufficio emette avviso di accertamento d?ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

 

Negli altri casi previsti dal primo comma l?ufficio comunale  provvede al emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.

 

Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l?organizzazione e la gestione del tributo di cui all?articolo 25, devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazione d?uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l?organo cui adire per il contenzioso nonché il relativo termine di decadenza.

Per garantire al contribuente una più efficace, qualora all?ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evaso, l?avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.

Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l?accertamento, d?ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l?accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullamento o a riformalo previa comunicazione all?interessato.

 

Art. 30

Ruoli

La riscossione della tassa è effettuata mediante l?iscrizione nel ruolo principale, prevista in quattro rate ordinarie ? così come previsto dalla Norma.

Gli importi iscritti a ruolo sono arrotondat6i a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

L?applicazione della riscossione del ruolo in otto rate è disposta su proposta del funzionario responsabile, con atto del Sindaco in cui, in ogni caso, deve essere inserita la condizione perentoria che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta ilo pagamento in unica soluzione dell?intero debito residuo.

La maggior rateazione è ammessa unicamente:

a.    su motivata richiesta scritta è ammessa del contribuente;

b.    per gravi motivi, che comunque escludano il periodo di perdita del credito;

c.     se il debito riguarda esclusivamente arretrati.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola iscritti, gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritti nei ruoli principali.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all?ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi previsti dal decreto.

Trovano altresì applicazione tutte le norme dettate dalla Legge in materia di riscossione dei tributi compreso il disposto del non abrogato articolo 268 del testo unico per la finanza locale n. 1175 del 14/09/1931 e successive modificazione ed integrazioni.

 

Art. 31

Contenzioso

Fino alla definitiva entrata in vigore ed applicazione delle norme dettate dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992 la materia del contenzioso è disciplinata dall?art. 63 del DPR 28 gennaio 1988, n. 43 e dall?articolo 20 del DPR 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 32

Rimborsi

Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell?accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l?adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge l?ufficio comunale tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta.

Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l?anno per l?anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

 

Art. 33

Sanzioni ed interessi

Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione alla norme tributarie contenute nel presente regolamento si da specificatamente riguardo ai commi 1,2,5, e 6 dell?articolo 76 del decreto; dette sanzioni sono irrogate con l?avviso di accertamento della tassa.

Per le violazioni di cui al terzo comma dello articolo 76 ? per cui è prevista la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila ? si fa espresso riferimento alla procedura sanzionatoria di cui alla Legge 689 del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le infrazioni di cui al precedente comma il comune di Marsala provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.)

 

Art. 29

Accertamento

1.    Il Comune direttamente o per tramite terzi procede all?esercizio dei poteri di accertamento provvedendo:

a.    accertamento in rettifica delle dichiarazioni incomplete od infedeli;

b.    accertamento d?ufficio delle omesse denunce o dichiarazioni;

c.     accertamento d?ufficio degli omessi, tardivi o parziali versamenti.

d.    L?avviso di accertamento, debitamente motivato, deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i. ed artt. 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.

2.    La variazione dell?ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta l?obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

3.    In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento dell?importo dovuto entro le scadenze, l?importo è riscosso in unica soluzione, previa notificazione di avviso di accertamento di cui al comma 4 lett. c) con il quale vengono irrogate le sanzioni amministrative tributarie ed applicati gli interessi moratori, come determinati dall?apposito regolamento comunale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.

4.    In caso di omesso o parziale versamento dell?importo oggetto di avviso di accertamento entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua notificazione si procede alla riscossione coattiva secondo la procedura dell?ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639; o mediante iscrizione a ruolo, in ogni caso il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l?accertamento è divenuto definitivo.

5.    Gli avvisi di accertamento di regola  vanno riscossi in unica soluzione, il pagamento dell?intero importo entro 60 giorni dalla data di notifica vale quale adesione e comporta il pagamento della sanzione nella misura di ¼. Tuttavia su richiesta del contribuente, entro i sessanta giorni dalla notifica, previa adesione formale e su richiesta espressa è consentito il pagamento in 4 rate senza interessi. In tal caso, il mancato pagamento di una rata comporta la perdita del beneficio dell?abbattimento della sanzione.

 

Art. 30

Riscossione

1.    Ai sensi dell?art. 72 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i la riscossione della tassa viene effettuata mediante l?iscrizione nel ruolo principale in quattro rate ordinarie ? così come previsto dalla Norma.

2.    Gli importi iscritti a ruolo sono arrotondati all?euro per difetto se la frazione non è superiore a cinquanta centesimi o per eccesso se è superiore.

3.    La riscossione della tassa può avvenire, oltre a quanto previsto al precedente comma 1, sia in caso di gestione diretta o di affidamento a terzi, in forma spontanea, in quattro rate, di regola con scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre. Dando facoltà al contribuente di versarla in un?unica soluzione entro  la scadenza della seconda rata (31 maggio) senza incorrere nelle sanzioni per ritardato pagamento della prima rata.

4.    Il Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione può, con atto motivato, modificare le predette scadenze . In tal  caso il provvedimento che stabilisce le scadenze deve essere tempestivamente portato a conoscenza dei contribuenti con mezzi idonei. In ogni caso i termini di scadenza non possono essere fissati anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell'adozione del provvedimento che li stabilisce.

5.    Nel periodo transitorio fino alla parificazione della riscossione della tassa con l?anno di competenza, la Giunta Municipale con proprio atto fissa le date di scadenza delle rate, fermo restando il principio dell?intervallo di sessanta giorni fra le scadenze delle rate. I provvedimenti che stabiliscono le scadenze devono essere tempestivamente portati a conoscenza dei contribuenti con mezzi idonei. In ogni caso i termini di scadenza non possono essere fissati anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell'adozione del provvedimento che li stabilisce.

6.    La tassa, liquidata sulla base di contribuenti assoggettati nell?anno precedente, denunce presentate e accertamenti notificati, viene iscritta in specifico elenco di soggetti debitori, unitamente alle addizionali ed alle eventuali sanzioni ed interessi dovuti, posto in riscossione, ai sensi dei commi precedenti, a cura del funzionario responsabile di cui all?art. 25 del presente regolamento.

7.    Gli importi devono essere versati entro le scadenze stabilite. Al contribuente deve essere inviato specifico prospetto esplicativo , anche delle diverse modalità di pagamento, con allegati i bollettini postali di versamento. Il contribuente è tenuto al versamento nei termini di scadenza anche in caso di mancato ricevimento dell?avviso di scadenza.

 

Art. 31

Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali di cui ai D. Lgs. 31/12/1992 n. 545 e al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

In caso di esternalizzazione della gestione del servizio, l?Ufficio è rappresentato in giudizio dal concessionario o affidatario del servizio che provvede alla difesa delle ragioni dell?Ente, comunicandone obbligatoriamente l?insorgenza, la dinamica e gli esiti al Settore Risorse Finanziarie del Comune.

 

Art. 32

Rimborsi

In caso di tributo iscritto nell?elenco dei soggetti debitori riconosciuto non dovuto la riduzione del relativo carico tributario è disposta dal funzionario responsabile; la riduzione opera, fino alla  concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

In caso di tributo iscritto nell?elenco dei soggetti debitori riconosciuto non dovuto per il quale il contribuente ha provveduto al relativo pagamento totale o parziale la riduzione del relativo carico tributario ed il  conseguente rimborso diretto delle somme non dovute e versate è disposta dal funzionario responsabile.

In caso di tributo iscritto a ruolo riconosciuto non dovuto il discarico del relativo carico tributario è disposto dal funzionario responsabile; l?eventuale rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite viene effettuato secondo le disposizioni di cui all?art. 26 del D.Lgs n. 112/1999 e s.m.i..

 

Art. 33

Sanzioni

Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate; per le violazioni relative agli obblighi di versamento si applica la sanzione prevista dall?art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.

Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da ? 25,82 ad ? 77,47, si fa rinvio, per quanto attiene al procedimento sanzionatorio, alla legge 689/1981.

La pena pecuniaria è determinata, in base alla gravità della violazione, tenuto conto dell'eventuale recidiva dell'autore, con provvedimento del Sindaco o da persona delegata.

Ai fini delle disposizioni del presente articolo, trovano applicazione le agevolazioni di cui all?art. 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento operoso e/o previsti dai vigenti regolamenti comunali in materia.