Il TAR Palermo III Sez. con ordinanza del 7 settembre 2012, ritenendo che non ci siano i presupposti per la sospensione del provvedimento impugnato dall'Impresa che fino al mese di maggio ha gestito il servizio in questione, non ha concesso la sospensiva.
"Evidentemente il TAR non ritiene tutelabili le pretese cautelari dell'Impresa SOES che aveva chiesto con urgenza la revoca del provvedimento e la consequenziale revoca della risoluzione contrattuale, non vi è alcun bisogno apprezzabile dal punto di vista giuridico di sospendere i provvedimenti emanati dall'Amministrazione" affermano gli Avvocati difensori del Comune di Marsala Monica Alagna e Pietro Di Pasquale.
Allo stato appare dunque legittimo l'operato della P.A. che aveva revocato l'appalto alla SOES, poiché la stessa non aveva proceduto nei termini previsti da contratto al versamento di parte dei canoni.
La causa sarà discussa nel mese di Novembre 2013.
Il Capo Ufficio Stampa
Nino Guercio