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  • 20 Marzo- MALTEMPO A MARSALA: "OBBLIGO DI PULIRE I CANALI DI SCOLO NEI TERRENI PRIVATI"
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MALTEMPO A MARSALA: "OBBLIGO DI PULIRE I CANALI DI SCOLO NEI TERRENI PRIVATI"

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La nuova ordinanza commissariale richiama la normativa in materia e dispone severi controlli

L'eccezionale periodo di pioggia (oltre un mese) registrato a Marsala ha provocato numerosi danni, con allagamenti ancora presenti in vaste aree del territorio comunale. È pur vero, però, che gli effetti piovosi sono stati in taluni casi aggravati da situazioni riconducibili alla indiscriminata azione dell'uomo. È noto, infatti, come la realizzazione di costruzioni, muri di cinta, spiazzali pavimentati, ecc. - con conseguente interramento dei canali di scolo - costituiscano in genere uno sbarramento al deflusso delle acque piovane. Se poi queste sono intense (come in febbraio) il danno è fatto. La nuova Ordinanza del Commissario straordinario Giovanni Bologna, si riferisce proprio a tali specifici casi. Il provvedimento, pertanto, impone ai proprietari di rispettare precise disposizioni contenute nel Regio Decreto del 1904 (articoli tuttora vigenti e che l'ordinanza riporta), assicurando la manutenzione dei canali di scolo, ripristinandoli se intasati o abbandonati. I tecnici comunali, a seguito sopralluoghi effettuati, hanno infatti verificato che le c.d. "sachie", se addirittura non più esistenti, sono ostruite da erbacce; che le strade d'argine sono danneggiate da lavorazioni colturali improprie; che pozzetti di passi carrabili e ponticelli contengono rifiuti. Ebbene, questa cattiva gestione dei terreni privati non è tollerabile e scatteranno i controlli. Trascuratezze e inadempienze saranno punite con sanzioni amministrative (fino a 500 euro), permanendo comunque l'obbligo dei privati di eseguire le necessarie opere di manutenzione. L'Ordinanza commissariale è stata trasmessa anche alla Prefettura di Trapani e al Comando dei Carabinieri di Marsala. 
Alessandro Tarantino

R.D. 25-7-1904 n. 523 " Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
Capo V (Scoli Artificiali)

Art. 63 - Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale. In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi attraverso dei quali essi passano, e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne. Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie all'eseguimento dei lavori di bonificamento dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuità di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata.

Art. 64 - I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e migliorie dei terreni, sono a carico esclusivo dei proprietari.