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  • 6 luglio - ORDINANZA PER LA VENDITA DELLE BEVANDE ALCOLICHE E LE EMISSIONI SONORE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA IN CORSO
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ORDINANZA PER LA VENDITA DELLE BEVANDE ALCOLICHE E LE EMISSIONI SONORE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA IN CORSO

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Il Sindaco Massimo Grillo: “Desideriamo preliminarmente ringraziare il Prefetto Cocuzza per la sua azione di coordinamento finalizzata a porre in essere nei Comuni della provincia azioni uniformi per il contrasto alla vendita indiscriminata di alcolici e regolamentare le emissioni sonore. Con questo provvedimento vogliamo anche garantire il giusto riposo a quanti abitano nelle vicinanze dei locali pubblici dove si fa musica”

Dopo l’ordinanza per la disciplina delle emissioni sonore nelle discoteche, pub e sale da ballo, il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ne ha firmata un’altra, predisposta sempre dal Comandante della Polizia municipale Vincenzo Menfi, che disciplina la vendita di sostanze alcoliche e superalcoliche e la diffusione di musica nei locali pubblici al chiuso e all’aperto. 
“Siamo grati al Prefetto Filippina Cocuzza che ha riunito il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con noi Sindaci della provincia per affrontare il problema della movida – precisa il primo cittadino lilibetano.  L’occasione è stata più che mai utile perchè si potessero adottare provvedimenti uniformi in tutti gli enti locali del trapanese. Il nostro intento è quello di trovare il giusto equilibrio fra le esigenze dei gestori dei locali pubblici e dei cittadini che vi abitano e a cui deve essere assicurato il giusto riposo notturno”. 
L’ordinanza dispone con effetto immediato e fino al prossimo 30 Settembre 2022 che in tutto il territorio comunale, dalle ore 23,00 di ogni giorno fino alle ore 06  di quello successivo, è vietata la vendita e la somministrazione – siano in forma fissa che itinerante - nonchè la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, anche se dispensate da distributori automatici. Il divieto non si applica all'interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione.
Gli esercenti ai quali si estende  il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del provvedimento sono: le attività di somministrazione di alimenti e bevande (anche in forma temporanea), i circoli privati, le attività artigianali, le attività di commercio e i distributori automatici;
Ancora, che fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale, la diffusione di musica all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia A) e B) ( L. 287/91), sia dal vivo che riprodotta, è sottoposta ai seguenti limiti orari:
– dal Lunedì al Giovedì fino alle ore 01,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge.
– Il venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 02,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge; 
– La domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 01,00 del giorno successivo.
L'Attività musicale all'aperto (concertini musicali, intrattenimenti musicali e diffusione di musica mediante appositi impianti, ecc) sia dal vivo che riprodotta, negli spazi sia pubblici che privati, è sottoposta ai seguenti limiti orari:
– Dal Lunedì al Giovedì fino alle ore 00,30.


– Il venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 02,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge.
--la domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 00,30
In tutti casi, la svolgimento di attività musicale è subordinato all'adempimento dell'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista. Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale all'aperto, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana nella fascia oraria compresa tra le 14,00 e le 17,00 . 
Ferme restando le sanzioni amministrative disposte dalla L. 447/95 le violazioni della presente Ordinanza (anche di una singola prescrizione) comporteranno l'immediata inibizione dell'attività musicale – sia all'aperto che al chiuso – nei confronti dell'esercizio commerciale o di somministrazione ritenuto responsabile, con le seguenti modalità. In particolare:
– Alla prima violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 5 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione mentre alla seconda conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 20 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione.
                                                                                                 Nino Guercio