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Cosa si può autocertificare

  1. Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
    1. la data e il luogo di nascita
    2. la residenza
    3. la cittadinanza
    4. il godimento dei diritti politici 
    5. lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
    6. lo stato di famiglia
    7. l'esistenza in vita
    8. la nascita del figlio
    9. il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
    10. la posizione agli effetti degli obblighi militari
    11. l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
    12. titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica
    13. situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato.
    14. stato di disoccupazione; qualita' di pensionato e categoria di pensione; qualita' di studente o di casalinga
    15. qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
    16. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
    17. tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc.
    18. di non aver riportato condanne penali
    19. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile Le dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale.  
  2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
    1. Tutti gli stati, fatti a qualita' personali non autocertificabili (non ricompresi alla lettera precedentemente descritta) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
    2. Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprieta' di un immobile, ecc.
    3. La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse puo' riguardare anche stati, fatti e qualita' personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
    4. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', non puo' contenere manifestazioni di volonta' (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
    5. Qualora risulti necessario controllare la veridicita' delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualita' personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione competente.
    6. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato puo' trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia gia' in possesso. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.
    7. unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);
    8. firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).  
  3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
    1. Tutti gli stati, fatti a qualita' personali non autocertificabili (non ricompresi alla lettera "A" precedentemente descritta) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
    2. Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprieta' di un immobile, ecc.
    3. La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse puo' riguardare anche stati, fatti e qualita' personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
    4. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notozieta', non puo' contenere manifestazioni di volonta' (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
    5. Qualora risulti necessario controllare la veridicita' delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualita' personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione competente.
    6. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato puo' trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia gia' in possesso. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.
    7. In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta':
    8. unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);
    9. firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).