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Sottoscrizione, autentica e bollo

La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata. Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' quando la stessa non è contenuta in una istanza. Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), e' sufficiente la sottoscrizione dell'interessato. L'autenticita' della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, puo' essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, nonche' dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi. l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo. Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corrisposta dal cittadino quando comprova che l'uso dell'atto e' esente, per legge, dall'imposta. (Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo: pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscriz. liste di collocamento, ecc.